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Umbria, del. n. 125 – Spese di personale in Enti non sottoposti al Patto di Stabilità


Un comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ha chiesto sia possibile sostituire una delle due unità di personale cessate nel corso del 2010 con una nuova unità da assumere con procedura concorsuale.

L’ente, in particolare, ha richiesto chiarimenti sull’applicabilità o meno della restrizione fissata alle assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, alla luce di quanto esposto nella delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.11/CONTR/2012, che, interpretando l’articolo 14, comma 9, del d.l. 78/2010, ricomprenderebbe in tale limite anche gli enti inferiori a 5000 abitanti e non soggetti al patto di stabilità nel 2012.

La Corte dei Conti dell’Umbria si è espressa con la deliberazione n. 125/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 settembre, dichiarando che la restrizione alle assunzioni di personale, di cui all’articolo 14, comma 9, del d.l. 78/2010, si applica solamente agli Enti sottoposti al patto di stabilità.


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