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Umbria, del. n. 121 – I contributi regionali per assunzioni ex legge 61/1998 (terremoto Umbria) costituiscono spese di personale


Un Comune ha chiesto ai magistrati contabili chiarimenti in merito a se siano da computare tra le spese di personale anche i contributi regionali erogati per il finanziamento delle assunzioni effettuate ai sensi della legge 61/1998 (terremoto Umbria).

La Corte dei Conti dell’Umbria, nella deliberazione n. 121/2012 pubblicata il 5 settembre sul sito sul sito della sezione regionale di controllo, ha ricordato che l’argomento è stato già chiarito dalla circolare del Ministero dell’economia e Finanze n. 9/2008, che ha chiarito che devono essere escluse dal conteggio della spesa del personale quelle “totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi nessun aggravio per il bilancio dell’ente”. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla sezione regionale di controllo della Toscana, nel parere n. 8/2010 e dalle Sezioni  Riunite, in sede di controllo, con delibera n. 7/2011, che hanno ribadito le indicazioni contenute nella citata circolare del Ministero dell’economia e Finanze.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, anche i contributi regionali che hanno finanziato la spesa del personale assunto ai sensi della legge 61/1998 devono essere computati nella spesa del personale.


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