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Abruzzo, deliberazione n. 20 – Limiti alle spese di missione per gli amministratori


Un Comune ha chiesto ai magistrati contabili un parere in merito al taglio delle spese per missioni effettuate dagli amministratori, disposto dall’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, , considerando che il territorio comunale è stato colpito nel 2009 da un terremoto di notevole magnitudo, per cui la gestione del bilancio in tale anno è stata del tutto anomala ed emergenziale.

La Corte dei Conti dell’Abruzzo, nella deliberazione n. 20/2012 pubblicata il 5 settembre sul sito della sezione regionale di controllo, ha rilevato che il citato articolo 6 ha previsto un tetto massimo alle spese di missione sostenute dal personale amministrativo e dirigenziale, ma non degli amministratori locali, poiché  “non sarebbe costituzionalmente ammissibile una previsione normativa di rango statale che limiti l’attività istituzionale degli organi di governo degli Enti locali, primo fra tutti il Sindaco, vincolando ed incidendo non tanto sull’attività amministrativa e discrezionale di questi ultimi, bensì sull’attività e sulle scelte di natura politica dei predetti organi ledendo, in tai modo, i principi basilari su cui si fonda l’attuale assetto costituzionale destinato alla massima valorizzazione ed indipendenza delle autonomie locali“.

La sezione ha evidenziato inoltre che l’esigenza di rispetto dei tetti di spesa per missioni comporta la rigorosa osservanza del principio fondamentale di economicità e, in generale, di massimo contenimento della spesa.


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