Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, deliberazione n. 515 – Anticipazioni di cassa in favore di una società in house


Un comune, socio insieme ad altri 20 enti di una società per azioni con capitale interamente pubblico affidataria del servizio idrico integrato, ha chiesto se sia legittimo istituire a bilancio un apposito fondo per anticipare somme alla società, attingendo a proprie disponibilità di cassa, a condizione che le stesse siano rimborsate all’ente entro il termine massimo di 12/18 mesi dall’effettiva erogazione e che sia riconosciuto al comune, sulle somme anticipate, un tasso di interesse pari a quello previste sulle giacenze di tesoreria unica.

I magistrati hanno chiarito che la concessione di finanziamenti in favore della società partecipata in house rientra nel novero delle operazioni provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell’indebitamento per le sole finalità di investimento ai sensi dell’art. 119, ultimo comma della Costituzione nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli artt. 201-204 del TUEL.

La scelta delle modalità di finanziamento in favore della società deve essere tuttavia adeguatamente ponderata ed il trasferimento di risorse pubbliche deve rientrare nell’alveo delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse e non deve comunque trasformarsi in un vantaggio competitivo a beneficio della società per attività che le sono precluse o limitate per legge.

La concessione alla società di un tale finanziamento deve essere finalizzata a supportare, sia pure parzialmente, un piano d’investimenti da parte della stesso. In altri termini, il finanziamento deve essere giustificato da una ragionevole strategia di impresa, dovendo necessariamente presuppore una sua autonomia sul piano economico funzionale, non potendosi consentire che un finanziamento venga concesso sine causa.

Diversamente opinando infatti si piegherebbe la causa dei negozi in esame nella direzione di una finalità non consentita, divenendo senz’altro dubbia la qualificazione del prestito come concessione di credito e quindi, come tale, tra l’altro detraibile dalle spese ai fini del saldo finanziario del patto di stabilità. In questo quadro, anche ai fini antielusivi del patto di stabilità interno, resta fermo, in ogni caso, il divieto di traslare alla società partecipata, attraverso qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, gli oneri derivanti da prestazioni rese a favore del comune.

Su un piano invece più strettamente finanziario, i magistrati contabili hanno precisato che la gestione attiva delle liquidità depositate presso il tesoriere del comune, è ammissibile in presenza di condizioni riconducibili al più generico principio di sana gestione finanziaria, tra cui:

la garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il Tesoriere;

la possibilità di estinzione a breve termine (in genere nell’arco massimo di 18 mesi) o di pronto disinvestimento del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate.

Inoltre, l’impiego delle giacenze di cassa da parte del comune non deve avvenire per fini remunerativi per l’ente locale e va comunque considerato il rischio d’impresa derivante dalla mancanza di idonee garanzie di disinvestimento delle somme, con riferimento, in particolare, alle disposizioni del Codice Civile di cui all’articolo 2467 del c.c. circa i finanziamenti effettuati a favore della società da parte di chi esercita l’attività di direzione e di coordinamento nei confronti della holding, in quanto connaturata al controllo analogo tipico delle società in house. L’articolo 2467 prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e ne impone la restituzione, se tale rimborso sia avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.


Richiedi informazioni