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Veneto, deliberazione n. 513 – Mancata riduzione della spesa del personale 2011 e applicazione delle relative sanzioni


Un sindaco ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla seguenti problematiche:

 se, nel caso di mancato rispetto nell’anno 2011 della riduzione della spesa del personale rispetto a quella dell’anno precedente (2010), la conseguente sanzione relativa al blocco delle assunzioni e delle integrazioni del fondo per le risorse decentrate sia da riferirsi solamente all’anno successivo lo sforamento (2012) o “si protragga di anno in anno fino al rispetto dell’anno “iniziale (2010)”;

 se la mancata integrazione del fondo per le risorse decentrate nell’anno del mancato rispetto di riduzione della spese di personale riguardi anche le risorse ex art. 15 comma 1, lettera K, del C.C.N.L., 01/04/1999 (“Incentivi per la progettazione”, “Incentivi per il recupero ICI”). L’ente in caso di risposta affermativa, ha chiesto se la mancata integrazione delle stesse risorse di cui alla lettera K, citata, sia da considerare nel suo valore assoluto ovvero per il solo valore eccedente quello indicato nel fondo per le risorse decentrate dell’anno precedente;

 se, ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, debbano considerarsi anche le economie realizzate con l’attuazione dei c.d. piani di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 16, commi 4-6, del d.l. 98/2011, visto il beneficio in termini assoluti derivante al bilancio dell’ente e destinabili fino ad un massimo del 50% del loro ammontare accertato alla contrattazione integrativa. L’ente ha chiesto, inoltre, se tali economie possano essere destinate al fondo per le risorse decentrate nell’anno successivo a quello all’avvenuto superamento delle spese di personale (superamento nel 2011, sanzione nel 2012) di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;

 alla luce del mancato rispetto nel 2011 della riduzione della spesa del personale rispetto al 2010, come debbano essere considerate nel 2013, ai fini dei vincoli sulla spesa di personale, le spese relative alle elezioni comunali (i cui oneri, a differenza delle altre consultazioni elettorali, costituiscono spese di personale non soggette a rimborso da parte del Ministero dell’interno, Regione e Provincia), nell’ipotesi in cui nel 2012 ovvero nello stesso 2013 l’Ente non rispetti il limite di cui al comma 557 citato.

I magistrati contabili hanno ricordato che i principi indicati dal comma 557 non sono meri obiettivi che devono perseguire gli enti locali, bensì si connotano come veri e propri vincoli, la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008). In altri termini, dall’introduzione della sanzione de qua si deve desumere che i principi indicati dal legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare. Tali norme sono immediatamente applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010).

Inoltre, l’obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell’ente locale (art. 76, comma 7 nell’attuale formulazione, del D.L. n. 112/08, come convertito nella 6 agosto 2008 n. 133) purché ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (art. 1, comma 557, della legge 296/2006).

La mancata riduzione della spesa del personale rispetto a quella degli esercizi precedenti collide con il disposto di cui al novellato comma 557 della legge 296/2006 e con l’attuale formulazione dell’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008. Infatti, l’ente è tenuto al rispetto di entrambi i principi sopra richiamati in materia di spese per il personale (riduzione della spesa del personale e limite percentuale di detta spesa sulle spese correnti) per non incorrere nelle sanzioni di cui al richiamato art. 76, commi 4 e 7.

I magistrati contabili hanno chiarito che la riduzione della spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo di finanza pubblica, al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, in quanto tale obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non è mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenta un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione.

Tale norma ha carattere imperativo, non derogabile.


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