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Parcheggi: è reato di falso esporre la fotocopia del permesso per invalidi al posto dell’originale


Integra il reato di falso in autorizzazione amministrativa la falsificazione del permesso di parcheggio per invalidi.

E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza in commento, che ha precisato che la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 c.p.).

Nel caso di specie, la falsità del permesso era stata accertata da una persona qualificata dopo un attento esame che aveva evidenziato la non rifrangenza di un bollino, elemento rilevante, ma non immediatamente percepibile da chiunque.

La corte di cassazione ha quindi dichiarato che costituisce reato di falso l’uso della fotocopia dell’originale del permesso, chiarendo che “il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione”.

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