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Lombardia, del.141 – Sostituzione di personale in mobilità e rispetto del patto


Un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti ha posto un quesito inerente la possibilità di assumere un dipendente a tempo indeterminato. L’ente ha premesso che non ha mai potuto rispettare la spesa del 2004 (oggi 2008). Nonostante questa situazione di fatto, l’amministrazione intenderebbe concedere la mobilità ad un proprio dipendente e sostituirlo con altro sempre attraverso l’istituto della mobilità volontaria. L’ente ha chiesto se la nuova assunzione possa rientrare nella previsione di cui all’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 e a che cosa andrebbe assimilata, in caso positivo, la locuzione “purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

Infine, nel caso in cui non fosse possibile procedere all’assunzione a tempo pieno, l’ente ha chiesto se possa procedere a un’assunzione a tempo parziale, nel limite orario che consentirebbe di rispettare i limiti di spesa e, se in caso di nuova assunzione l’importo della spesa di personale debba essere considerata al netto dei contratti successivi al 2004.

I Magistrati hanno chiarito che la sostituzione del dipendente trasferito in mobilità con altro proveniente dalla mobilità, anche intercompartimentale, non costituisce nuova assunzione, ritenendo cumulabili in un’unica conclusione gli altri quesiti posti dall’amministrazione incentrati sul concetto di nuova assunzione.

 


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