Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. 140 – Revoca bando di concorso e affidamento incarico diretto


Un comune ha chiesto ai magistrati contabili se sia legittimo, dopo aver indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico di categoria D1, revocare tale avviso e procedere mediante conferimento di un incarico a contratto, ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, non potendo affidare l’incarico a un dipendente interno.

La questione interpretativa che si pone nel caso di specie è se nelle tipologie di lavoro flessibile indicate dalla norma vi rientrino o meno anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

I Magistrati sono orientati per una risposta affermativa al quesito evidenziando che è pacifico che il contratto a tempo determinato in forza dell’art. 110 T.U.E.L. è la fonte di un rapporto tra l’ente locale ed il destinatario dell’incarico che ha le caratteristiche di un rapporto di lavoro a tempo parziale per le qualifiche dirigenziali.

In conclusione, l’amministrazione comunale che intende conferire un incarico ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L., oltre ai limiti indicati dalla normativa per i comuni soggetti al Patto di stabilità, deve anche rispettare il limite del 50% della spesa del personale assunto con contratto flessibile nel 2009, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità.


Richiedi informazioni