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Lombardia, del. 372 – Vincoli assunzionali e mobilità tra enti non soggetti al patto


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in ordine al rapporto fra la disciplina limitativa delle assunzioni e le cessazioni dal servizio per mobilità negli enti di minori dimensioni. In particolare, sono state presentati ai magistrati contabili i seguenti quesiti:

–        se il comune, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, una volta autorizzata la mobilità di un proprio dipendente verso un ente di circa 2.000 abitanti, possa coprire il posto resosi così vacante con mobilità esterna;

–        nell’eventualità che la mobilità non dovesse avere buon esito, se sia possibile procedere all’indizione di un concorso.

I dubbi del comune derivano da quanto stabilito dall’articolo 14 comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in legge il 7 agosto (ancora in attesa di pubblicazione in g.u.), che ha disposto che “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”.


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