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Lombardia, del. 355 – Servizi in appalto e conseguenze sul fondo incentivante


Un sindaco ha richiesto chiarimenti in ordine alle conseguenze che dovrebbero prodursi sul fondo incentivante in caso di riorganizzazione di alcuni servizi che potrebbe determinare un rilevante incremento della quota di tali attività affidata in outsourcing ad una cooperativa sociale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6-bis del d.lgs. 165/2001. Tale disposizione ha previsto infatti che ”Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica”.

I magistrati contabili della Lombardia, nella deliberazione n. 355/2012, hanno chiarito che “l’esternalizzazione è vista come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese: pertanto, al trasporto all’esterno dei costi di produzione del servizio prima prodotto in house, deve corrispondere un risparmio superiore al corrispettivo per l’outsourcing”.

Pertanto, l’ente dovrà riorganizzare il proprio personale in modo da ridurre:

a) la dotazione organica in corrispondenza delle unità che operavano nei settori esternalizzati;

b) proporzionalmente il fondo per la contrattazione decentrata.

Infine l’amministrazione dovrà provvedere a “processi di riallocazione e di mobilità del personale”.


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