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Cooperative sociali: alcuni chiarimenti forniti dall’Avcp sulle modalità di affidamento


L’Avcp ha emanato la determinazione n. 3 del 1° agosto 2012 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di affidamento di servizi tramite convenzioni che gli Enti pubblici possono disporre a favore delle cooperative sociali c.d. di tipo B.

Tali convenzioni possono essere stipulate, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per la fornitura di determinati beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alle procedure previste dal d.lgs. 163/2006, purché siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L’Autorità, inoltre, ha evidenziato che nelle procedure di gara è opportuno che le p.a. privilegino il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che garantisce maggiormente la stazione appaltante.

Infine, sono state richiamate le direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE, recepite prima dal Codice dei contratti e poi dal Regolamento attuativo (d.p.r. 207/2010), le quali hanno previsto la possibilità di integrare i criteri sociali nelle specifiche tecniche, nei criteri di selezione, nei criteri di aggiudicazione e nelle condizioni di esecuzione dell’appalto, consentendo l’indizione di appalti riservati a laboratori protetti o l’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti, in presenza di determinate condizioni.


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