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Nidi comunali: l’aumento delle tariffe nell’anno scolastico in corso è illegittimo


E’ illegittima la decisione di un comune di incrementare le tariffe dei nidi comunali (servizio pubblico a domanda individuale) all’anno scolastico in corso, in quanto produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato negli utenti che hanno deciso di presentare le domande di iscrizione e di procedere ai rinnovi annuali successivi confidando nella permanenza delle condizioni economiche con riguardo ad ogni annualità di riferimento.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha accolto l’appello presentato da alcuni cittadini avverso la decisione del Tar che aveva dichiarato legittima la decisione dell’Ente di aumentare in modo incisivo le tariffe dei nidi comunali durante l’anno scolastico.

Nel caso di specie, la procedura di ammissione ai nidi comunali e convenzionati prevedeva la formazione di graduatorie delle domande presentate a seguito della pubblicazione di un bando da parte del Comune prima dell’inizio di ogni anno educativo, specificando le principali condizioni del servizio e la quota di contribuzione a carico degli utenti mediante il versamento di una tariffa mensile rapportata all’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).

Pertanto, le domande di ammissione erano state formulate dai genitori facendo affidamento sui dati comunicati dal Comune in merito agli oneri economici gravanti sull’utenza con riguardo alle singole annualità oggetto della procedura selettiva. Il Consiglio di Stato ha precisato che, indipendentemente dalla qualificazione in termini pubblicistici o privatistici del rapporto instaurato, la pubblicazione del bando integra un auto-vincolo con il quale l’Amministrazione, a tutela del legittimo affidamento ingenerato negli utenti circa la permanenza per ogni anno scolastico delle condizioni esposte, si impegna a mantenere ferme le condizioni pubblicizzate. In Conclusione, con riferimento anche al caso di specie, la decisione di incrementare, in modo peraltro particolarmente incisivo, le tariffe durante l’anno scolastico produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato nei ricorrenti.

Infine, le delibere con cui si determinano le tariffe dei servizi pubblici locali sono atti dotati di una propria autonomia rispetto al bilancio dell’Ente locale, tanto che la normativa che regola la materia le sottopone ad un procedimento specifico, con una propria e distinta istruttoria.

In ogni caso, la circostanza che la caducazione di tali deliberazioni si ripercuota sulle entrate comunali non toglie che i provvedimenti tariffari costituiscano determinazioni amministrative suscettibili di impugnazione in sede giurisdizionale.


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