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Lombardia, del. n. 350 – Affidamento diretto in favore di una fondazione ex Ipab


Un sindaco ha chiesto se sia legittimo costituire, direttamente e senza gara, in favore di una locale fondazione (ex Ipab) un diritto di superficie trentennale su un’area di proprietà comunale, che sarebbe utilizzata per costruire e gestire una scuola. Inoltre, insieme all’area, al fine di garantire l’equilibrio finanziario dell’operazione, il comune ha evidenziato che sarebbe trasferito, in proprietà, un complesso di spazi destinati all’edilizia residenziale sociale e la fondazione incamererebbe, oltre all’utenza, le relative tariffe.

Il comune ha inoltre rilevato che la fondazione non ha scopo di lucro, svolge la sua attività anche al fine di integrare l’offerta formativa dell’ente, il consiglio di amministrazione è integralmente nominato dal sindaco e nel caso di scioglimento, il patrimonio della stessa sarebbe devoluto al comune.

Infine, l’ente ha precisato che intenderebbe comunque vincolare la fondazione, per il caso di affidamento di appalti, al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici.

I magistrati contabili hanno, tra l’altro, precisato che nel caso della fondazione non sembrerebbero sussistere le condizioni legittimanti l’in house providing, in quanto, né il mero potere di nomina, né la devoluzione del patrimonio surrogano i requisiti necessari, mentre al contrario rafforzano l’apparente dualità soggettiva tra comune e fondazione.


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