Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Semplificazione amministrativa: forniti alcuni chiarimenti operativi dalla Funzione pubblica


È stata pubblicata sulla G.U. la circolare n. 5/2012 della Funzione pubblica, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del comma 2 dell’articolo 40 del d.p.r. 445/2000, introdotto dall’articolo 15 della legge n. 183/2011.

Tale norma ha lo scopo di evitare che le P.A. continuino a chiedere ai privati il deposito di certificati rilasciati da altre P.A., migliorando e implementando il ricorso allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati.

Il nuovo comma 2 ha previsto che sul certificato dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

La circolare ha, inoltre, chiarito che tale divieto troverà applicazione solo tra Amministrazioni dello Stato italiano, mentre in caso di presentazione del certificato ad un’Amministrazione di un paese estero la dicitura che dovrà essere inserita è “ai sensi dell’articolo 40 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.

Infine, la Funzione pubblica ha chiarito che il divieto di richiesta dei certificati non si applica nei rapporti con gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

 


Richiedi informazioni