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Procedimento amministrativo: forniti alcuni chiarimenti dalla Funzione pubblica


E’ stata pubblicata in GU n. 177 del 31 luglio 2012 la Circolare del Dipartimento ella Funzione Pubblica n. 4 del 10 maggio scorso, concernente “chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 2 della legge 241/1990, nel testo modificato dell’art. 1, d.l. 5/2012”.

L’Amministrazione ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del novellato articolo 2 della legge 241/1990 con riferimento agli aspetti relativi alla trasmissione delle sentenze alla Corte dei conti e ai poteri sostitutivi in caso di omessa o ritardata emanazione di provvedimenti amministrativi.

Riguardo al primo aspetto la novella introdotta dal d.l. 5/2012 riguarda l’ipotesi in cui un procedimento, attivato d’ufficio o su istanza di parte, non sia stato chiuso nel termine fissato dalla legge o da un regolamento della stessa Amministrazione.

Il novellato comma 8 del citato articolo 2 ha previsto che le sentenze passate in giudicato, che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, devono essere trasmesse direttamente dagli uffici giudiziari, in via telematica, alla Corte dei conti.

L’articolo 1 del d.l. 5/2012, dopo aver individuato le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo (articolo 2, comma 9, legge 241/1990), ha disciplinato l’attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato articolo 2 i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.


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