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Parcheggi: il gestore deve pagare la Tarsu sull’area comunale


La società che gestisce la sosta a pagamento dei veicoli nelle strisce blu deve pagare la tassa di smaltimento dei rifiuti al Comune proprietario delle strade con riferimento alle aree demaniali concessi in uso.

Tali spazi stradali, infatti, non sono soggetti all’uso indiscriminato dei cittadini, cosa che escluderebbe l’imposizione, ma risultano invece sottratti all’utilizzo normale, proprio per la presenza degli stalli per consentire il posteggio delle auto.

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza in commento.

Nel caso di specie, l’Azienda che gestiva l’area di sosta a pagamento si è vista rigettare il ricorso con il quale ha impugnato l’avviso di accertamento Tarsu ricevuto dal Comune, ovvero la stessa amministrazione che gli aveva concesso in uso le aree demaniali, di proprietà dell’Ente medesimo.

Pertanto, il concessionario dell’area è tecnicamente “detentore”, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del d.lgs. 507/1919 e, quindi, è tenuto al pagamento del tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti.

La Corte ha chiarito che il gestore del servizio di parcheggio consistente nella sosta di veicoli sulla pubblica via nell’ambito di spazi delimitati da appositi stalli dipinti sulla sede stradale (c.d. “strisce blu”), è da considerarsi detentore delle relative aree demaniali concesse in uso dal Comune proprietario, dovendo escludersi che detti spazi siano soggetti all’uso indiscriminato da parte dei cittadini, risultando invece vincolati all’uso specifico della sosta: ne consegue che il gestore è tenuto al pagamento della relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


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