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Scuola: deve essere risarcito l’insegnante aggredito da un ex allievo in orario di lavoro


Corte di cassazione, sentenza n. 12779/2012
di Alessio Tavanti

 L’Inail è tenuta a risarcire i danni per lesioni personali subiti dall’insegnante aggredito da un ex allievo dell’istituto, in quanto l’evento si è verificato in “occasione del lavoro”, dunque ascrivibile all’attività lavorativa.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso di un insegnante contro la decisione dell’Inail di negare l’indennità per danni in quanto aveva ritenuto l’infortunio avvenuto in presenza di un rischio generico e non correlato alla prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, un insegnante era stato aggredito da un ex allievo dello stesso istituto.

La Corte d’appello aveva rigettato la domanda di risarcimento danni presentata dall’insegnante, ritenendo che l’evento lesivo non fosse inerente al compimento della specifica attività lavorativa, in quanto non connesso all’attività di insegnante (articolo 1 n. 28 e art. 4 punto 5 dpr. 1124/1965), perché lo stesso non stava svolgendo attività di docenza.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’insegnante, chiarendo che ai fini della sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ciò che rileva è la presenza di un nesso di causalità tra la specifica attività lavorativa e il sinistro che ha coinvolto il lavoratore.

Il concetto di attività lavorativa deve essere, a tali fini, esteso a ogni evento verificatosi “in occasione di lavoro”, un’accezione più ampia rispetto al concetto di “causa di lavoro”, in quanto comprensiva di ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto.

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