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Farmacie: legittima l’istituzione di una nuova sede


E’ legittima l’istituzione di una nuova farmacia nel territorio comunale quando la popolazione residente sia superiore a 4.950 abitanti (oltre il 50% rispetto ai 3300 abitanti previsti dall’articolo 11 del d.l. 1/2012, c.d. Decreto liberalizzazioni).

Questo il principio affermato dal Tar nella sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un farmacista che contestava l’apertura di una nuova farmacia nel territorio comunale.

Nel caso di specie, la Giunta comunale aveva con propria delibera individuato una nuova sede farmaceutica, ai sensi dell’articolo 11 del d.l. 1/2012.

Un farmacista aveva proposto ricorso avverso tale atto, lamentando la legittimità del provvedimento per difetto di motivazione e illogicità della scelta dell’ubicazione della nuova sede, situata in posizione centrale e non periferica, ad evidente discapito della ricorrente.

I giudici amministrativi hanno richiamato la disciplina dettata dall’articolo 11 del d.l. 1/2012, che consente l’apertura di una nuova farmacia quando la popolazione residente superi di oltre il 50% il numero degli abitanti minimi previsto (3300 abitanti).

Il Tar ha dichiarato legittima la decisione dell’Ente in quanto, nel caso di specie, la popolazione superava tale parametro.


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