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Rinnovo tacito dei contratti: il divieto è un principio generale che prevale sulle altre disposizioni dell’ordinamento


Tar Liguria, sez. II, sentenza n. 430/12

 
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. è espressione di un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE.

Questo è quanto ha affermato il Tar Liguria nella sentenza n. 430/12, a cui era stato richiesto il parziale annullamento di alcuni provvedimenti emanati dalla ASL concernenti la proroga di contratti, fino ad espletamento delle procedure per l’affidamento di alcuni servizi di manutenzione e gestione di immobili.

I Giudici amministrativi hanno evidenziato che il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, sancito dall’art. 23 della Legge n. 62/05, costituisce principio generale e preclusivo da ritenersi prevalente rispetto ad altre eventuali contrarie disposizioni dell’Ordinamento.

Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui una proroga sia prevista nella lex specialis.

In tal caso, infatti, l’Amministrazione potrebbe consentire una limitata deroga al principio del divieto di rinnovo, purché si impegni a fornire, a riguardo, una puntuale motivazione che renda evidente le logiche che hanno spinto la P.A. a discostarsi e a disattendere il principio generale.

La proroga potrà essere ammessa, senza necessità di particolari motivazioni delle ragioni, limitatamente al periodo necessario per l’espletamento della gara ed unicamente laddove essa sia finalizzata ad assicurare la continuità del servizio.

Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A., anche se posto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici, comprese le concessioni di servizi pubblici.

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