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Incarichi dirigenziali: la P.A. è obbligata ad adottare procedure comparative


Costituisce inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile, la decisione dell’Amministrazione di affidare un incarico dirigenziale senza aver fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei candidati.

Gli atti di conferimento di tali incarichi rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma le norme contenute nel Dlgs. n. 165/01 (art. 19, comma 1) obbligano la P.A., datrice di lavoro, al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Tali disposizioni impongono quindi alla P.A. di dover effettuare valutazioni anche comparative, di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5369 del 4 aprile 2012.

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