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Artt. 31, 35, 44, 45- Disposizioni in materia edilizia, esercizi commerciali, e appalti pubblici


Articolo 31 – Esercizi commerciali

La disposizione in commento, al comma 1 ha previsto la liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura degli esercizi commerciali, eliminando ogni vincolo in merito.

Il comma 2 tende a far superare le altre restrizioni e limiti che tutt’ora caratterizzano l’apertura di esercizi commerciali, in base a norme di carattere nazionale, regionale e locale.

Regioni ed Enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in commento, per eliminare eventuali contingenti, limiti e vincoli di altra natura presenti nelle rispettive regolamentazioni sulla apertura di esercizi commerciali.

Art. 35 – Potenziamento dell’Antitrust

Il comma 1 della norma in commento ha aggiunto alla Legge n. 287/90 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”) l’art. 21-bis (“Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza”).

Secondo il novellato art. 21 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Inoltre, nel caso in cui ritenga che una P.A. abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, l’Autorità emetterà un parere motivato, nel quale indicherà gli specifici profili delle violazioni riscontrate.

Se la P.A. non si conformerà nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità potrà presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi 30 giorni.

Art. 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici

Secondo il comma 1 della norma in commento, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:

a)      dagli artt. 86, commi 3-bis e 3-ter, 87, commi 3 e 4, e 89, comma 3, del Dlgs. n. 163/06;

b)      dall’art. 36 della Legge n. 300/70;

c)      dagli artt. 26, commi 5 e 6, e 27 del Dlgs. n. 81/08.

Il comma 2 ha abrogato la disciplina dettata dall’art. 81 (“Criteri per la scelta dell’offerta migliore”), comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06, che era stata introdotta dal Decreto sviluppo (Dl. n. 70/11) secondo la quale l’offerta migliore doveva essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 3 fornisce un’interpretazione dell’art. 4, comma 2 lett. n) e v) del Dl. n. 70/11,  secondo cui tali disposizioni trovano applicazione per i contratti stipulati successivamente al 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto stesso).

Ai contratti già stipulati a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti dell’art. 132 (“Varianti in corso d’opera”), comma 3, e dell’art. 169 (“Varianti”) del Dlgs. n. 163/06, ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal citato art. 4, comma 2, lett. v), del Dl. n. 70/11, non saranno considerati gli importi relativi a varianti già approvate al 14 maggio 2011.

Il comma 4 ha riformulato il comma 10-bis dell’art. 4 del Dl. n. 70/11, stabilendo che le disposizioni di cui al comma 2, lett. r), numeri 2-bis) e 2-ter), lett. s), numeri 1) e 1-bis), lett. t), numero 01), e lett. u), si applicheranno alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente al 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 106/11 di conversione del Dl. n. 70/11).

Alle opere i cui progetti preliminari sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 13 luglio 2011 continueranno ad applicarsi le disposizioni degli artt. da 165 a 168 del Dlgs. n. 163/06, nel testo vigente prima della medesima data.

Il comma 7 della norma in commento ha aggiunto i commi 1-bis e 1-ter all’art. 2 (“Principi”) del Dlgs. n. 163/06.

Secondo il nuovo comma 1-bis le stazioni, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese appaltanti dovranno, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Inoltre, secondo il comma 1-ter la realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

Il comma 8 ha inserito l’art. 112-bis (“Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro”) al Dlgs. n. 163/06, secondo il quale per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55, comma 6, le stazioni appaltanti dovranno indicare nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare.

Tali disposizioni troveranno applicazione nei confronti delle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente al 6 dicembre 2011 (comma 9).

Art. 45- Disposizioni in materia edilizia

La disposizione in commento al comma 1 attraverso l’inserimento del comma 2-bis all’art. 16 del TU dell’edilizia (Dpr. n. 380/01), ha previsto la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo del titolare del permesso di costruire qualora esse siano:

  • di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a 4.845.000 euro);
  • funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio.

Rispetto a tali interventi non troveranno applicazione le disposizioni del Dlgs. n. 163/06 che prevedono, invece, il ricorso alla cd. gara informale.

Il successivo comma 2, alla lettera a), riscrive il comma 2 dell’art. 52 del Dpr. n. 380/01 relativo al giudizio di idoneità, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli “standard”, prevedendo la certificazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogniqualvolta vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore.

Il comma 3 ha novellato l’art. 11, comma 4, del Dl. n. 112/08, semplificando le procedure relative all’approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa), i quali verranno approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché con Dpcm.

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