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Artt. 27, 28 – Dismissioni immobili e riduzioni di spese degli Enti locali


Art. 27  Dismissioni immobili

La disposizione in commento al comma 1, attraverso l’inserimento dell’art. 33-bis al Dl. n. 98/11, attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati.

Nel caso in cui siano costituite delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

Il successivo comma 2 dell’art. 33-bis ha disposto che l’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative sopra menzionate dovrà essere promosso dall’Agenzia del demanio e preceduto dall’individuazione da parte dell’Agenzia e delle strutture tecniche della Regione e degli enti locali di azioni, strumenti e risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3-ter del Dl. n. 351/01, saranno oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, gestiti attraverso una struttura unica di attuazione del programma.

Qualora vi siano immobili soggetti a vincoli di tutela, l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, avverrà previa convocazione di una conferenza dei servizi da parte dell’Agenzia del demanio.

Conclusa la procedura di individuazione degli immobili i soggetti interessati si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata espressione entro il termine, la proposta deve essere considerata inattuabile.

Nel caso di istituzione di società, il comma 3 ha previsto che l’Agenzia del demanio aderirà in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

L’Agenzia provvederà a individuare, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti.

Le iniziative realizzate in forma societaria saranno assoggettate al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria.

Al comma 7, l’art 33-bis, ha modificato i primi due commi dell’art. 58 del Dl. n. 112/08 “ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, relativo al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” con il quale le Regioni, gli Enti locali e, a seguito della modifica introdotta, anche gli enti a totale partecipazione degli stessi, individuano con delibera dell’organo di governo, gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto e allegato al bilancio di previsione verranno inseriti, previa intesa, gli immobili di proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del demanio tra quelli presenti nel relativo territorio.

L’inserimento degli immobili nel piano ne determinerà la conseguente classificazione come patrimonio disponibile  che, fatto salvo il rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche, rimarrà tale nel caso in cui decorsi trenta giorni dalla trasmissione agli Enti competenti, questi non si siano espressi in merito.

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione (in caso di società o Ente a totale partecipazione pubblica), del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.

Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, nonché le procedure semplificate per la relativa approvazione.

Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Le suddette varianti urbanistiche, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’art. 7 del Dlgs. n. 152/06 e smi., non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

Il comma 2, attraverso l’introduzione dell’ art. 3-ter nel Dl. n. 351/01 “Processo di valorizzazione degli immobili pubblici”, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al Dlgs. n. 85/10 relativo all’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio.

Il compito di promuovere l’iniziativa per la formazione del programma in esame è attribuito di norma al Presidente della Giunta regionale, d’intesa con gli Enti locali interessati, attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90.

Per attuare tali piani, l’Agenzia del demanio e le strutture tecniche degli enti territoriali coinvolti possono far riferimento agli strumenti e alle modalità disciplinate dall’art. 33-bis del Dl. n. 98/11 sopra commentato.

Ai commi 6 e 7 la norma in commento ha previsto che ove sia necessario intervenire sugli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del Dlgs. n. 267/00, nell’ambito del quale può essere attribuita agli Enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.

Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all’amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del Dpr. n. 380/01 “contributo per il rilascio del permesso di costruire” e delle relative leggi regionali.

La regolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso e sono versati all’ente territoriale direttamente al momento dell’alienazione degli immobili valorizzati. Sono, infine, previste norme volte a garantire la conclusione in tempi certi dell’accordo di programma.

I commi 9 e 10 del nuovo art. 3-ter del Dl. n. 351/01, inseriscono nel procedimento esplicite garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggettabili a tutele ai sensi del Dlgs. n. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Al comma 11 è previsto che per la realizzazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale è possibile avvalersi degli strumenti previsti dagli artt. 33 (società di gestione del risparmio) e 33-bis (società, consorzi o fondi immobiliari) del Dl. n. 98/11 e delle procedure di cui all’art. 58 del Dl. n. 112/08, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

In relazione alla valorizzazione degli immobili del Ministero della Difesa, il comma 12 dell’art. 33-ter introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal precedente comma 2 in relazione alla valorizzazione degli immobili pubblici.

Nello specifico, la disposizione in esame affida al Ministero della Difesa il compito di individuare la destinazione d’uso da assegnare ai suddetti immobili previa intesa con gli organi di governo dei comuni interessati e del Presidente della Regionale o della Provincia;

Il comma 13 dell’art. 3-ter prevede la possibilità di far ricorso all’istituto della concessione di valorizzazione al fine di procedere alle attività di conservazione, recupero e riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità della difesa.

Il ricorso allo strumento della concessione di valorizzazione è consentito nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche per lo svolgimento di interventi di restauro e di risanamento conservativo e possono essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.

Inoltre, in sede di concessione dell’immobile possono essere previsti accordi con l’amministrazione comunale finalizzati alla esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi.

Grava sul titolare della concessione l’obbligo di ripristinare l’originario stato dei luoghi al termine della concessione o della locazione, ove richiesto.

La disposizione riconosce poi al Comune, in aggiunta a quanto percepito in virtù della concessione, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo alla concessione.

Art. 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

La disposizione in commento al comma 11-quater, ha introdotto un’importante novità in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

Infatti, con la modifica apportata al comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, il precedente divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale da parte degli Enti locali individuato nell’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti nella misura pari o superiore al 40% è stato innalzato al limite pari o superiore al 50%.

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