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Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici


Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali con l’Unione europea, è stata disposta la riforma del sistema pensionistico teso a rafforzarne la sostenibilità di lungo periodo in termini di incidenza della spesa previdenziale sul pil, sulla base dei seguenti principi e criteri:

  • equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
  • flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
  • adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
  • semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali (comma 1).

Le novità introdotte decorreranno dal 1° gennaio 2012.

Il comma 2 della disposizione in commento ha introdotto il sistema di calcolo contributivo prorata per le quote di pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

E’ riconosciuta la certezza, attraverso un’apposita certificazione dell’ente previdenziale, dei diritti dei lavoratori che abbiano già maturato, al 31 dicembre 2011, i requisiti al pensionamento ai sensi della normativa previgente (comma 3).

Il comma 4 ha previsto che la pensione di vecchiaia possa essere conseguita all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dalla disposizione in commento, disponendo altresì un incentivo al proseguimento dell’attività lavorativa attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione, effettuata annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 78/10, calcolati fino all’età di 70 anni.

Per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento, per il pensionamento di vecchiaia ed il pensionamento anticipato non troverà applicazione il regime delle decorrenze (cd. finestre) annuali di cui all’art. 12 del Dl. n. 78/10 e art. 1, comma 21 Dl. n. 138/11 (comma 5).

Il comma 6 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia tra uomini e donne  e tra lavoratori dipendenti e autonomi.

In particolare, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici nei seguenti termini:

  • 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a:

–          63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;

–          65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016;

–          66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 (anziché al 2026).

  • 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO nonché della gestione separata INPS . Tale requisito anagrafico è fissato a:

–          64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;

–          65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016;

–          66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 (anziché al 2026).

Il successivo comma 7 ha previsto che il diritto alla pensione di vecchiaia si conseguirà in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti in precedenza), a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge n. 335/95, rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT,

Si prescinde dall’importo minimo solamente se si è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Il successivo comma 9 ha introdotto un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia tale da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che matureranno il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dal 2021.

Potranno accedere al pensionamento anticipato i soggetti con età inferiori ai requisiti richiesti dal comma 6 esclusivamente con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese, per gli uomini, e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che matureranno i requisiti nel 2012.

Per gli anni 2013-2014 tali requisiti saranno aumentati di un ulteriore mese.

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, sarà applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni.

Tale percentuale annua sarà elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo nel caso di età inferiore ai 60 anni (comma 10).

Il comma 12 ha previsto l’applicazione dell’aggiornamento con cadenza triennale fornito dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 78/10 per tutti i requisiti anagrafici previsti dal Decreto in commento per l’accesso alle diverse modalità di pensionamento.

Per gli adeguamenti successivi a quello del 1° gennaio 2019, è previsto che essi abbiano cadenza biennale (comma 13);

Il comma 14 ha previsto specifiche esenzioni rispetto all’applicazione della nuova normativa ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e a determinate categorie di lavoratori, nel limite di un contingente fissato in relazione a specifici tetti di spesa annui.

A tale scopo è stato previsto che, da parte degli enti previdenziali, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle domande di pensione presentate dai lavoratori interessati, elencati al comma 14, al fine di garantire il rispetto dei citati tetti di spesa (comma 15);

Il comma 15-bis, ha previsto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 [“quota 96” quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un’età anagrafica minima di 60 anni, ai sensi della Tabella B allegata alla Legge n. 243/04 (lett. a)].

Tali lavoratori potranno conseguire la pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Tale regime troverà, inoltre, applicazione nei confronti delle lavoratrici che matureranno entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguiranno alla stessa data un’età anagrafica di almeno 60 anni (lett. b).

Queste ultime potranno conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del precedente comma 6, lett. a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Il comma 18 ha previsto l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi a:

  • lavoratori che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all’art. 18 della Legge n. 153/69 (art. 78, comma 23, Legge 388/00);
  • il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al Dlgs. 195/95;
  • il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla Legge 1570/41;
  • i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della Legge 488/99 dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.;

E’ stata prevista, inoltre, la facoltà per i soggetti interessati di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (non più quindi dei tre anni minimi richiesti in precedenza), ai fini del conseguimento di un’unica pensione (comma 19).

Il comma 20 ha previsto che continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 72 del Dl. n. 112/08 con riferimento ai soggetti che matureranno i requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012.

La norma, peraltro, ha disposto che per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle P.A. conservano la propria validità i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivo al 1° gennaio 2012.

Il comma 22 ha disposto l’aumento del 3% delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, a partire dal 1 gennaio 2012, fino a raggiungere il 22%.

Il comma 23 ha introdotto una nuova rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo per i lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

Il comma 24 ha previsto che, al fine di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 509/94 e al Dlgs n. 103/96 gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti, dovranno adottare, entro il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

La norma ha previsto che le delibere in materia dovranno essere sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, che si dovranno esprimere entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.

Qualora sia decorso il termine del 31 marzo 2012 senza che siano stati adottati tali provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, dal 1° gennaio 2012 si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 della norma in commento relative all’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni e (per gli anni 2012 e 2013) un contributo di solidarietà in misura pari all’1% a carico dei pensionati.

Il comma 25 ha previsto il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo INPS;

E’ stato previsto, inoltre, l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati, previsto dall’art. 18, comma 22-bis del Dl. 98/2011, con fissazione al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

Il contributo di solidarietà è stato pertanto rideterminato nel modo seguente:

  • 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;
  • 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;
  • 15% per gli importi oltre i 200.000 euro (comma 31-bis).
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