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Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi


Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Dal 1° gennaio 2013 sarà costituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, finalizzato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 1).

Secondo il comma 2 della norma in commento, il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria sarà il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il tributo sarà dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 3).

Saranno esclusi dall’applicazione di tale tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 4).

Il tributo sarà dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sopra indicate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (comma 5).

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo sarà dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 6).

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni sarà responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 7).

Il tributo sarà corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (comma 8).

La tariffa sarà proporzionata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al successivo comma 12.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr. n. 138/98 (“Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”).

Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificheranno d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risulteranno inferiori all’80% della superficie catastale, di cui sopra, a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvederanno, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze n. 701/94, per l’eventuale conseguente modifica, presso l’Ente, della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo sarà costituita da quella calpestabile (comma 9).

Il comma 10 della norma in commento ha stabilito che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si dovrà tenere conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La tariffa sarà composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, relative agli investimenti per le opere ed agli ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11).

Il comma 12 ha stabilito che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2012un regolamento, ai sensi dell’art. 17 (“Regolamenti”), comma 1, della Legge n. 400/88 (“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tale regolamento troverà applicazione a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione di tale regolamento dovranno essere applicate, in via transitoria, le disposizioni dettate dal Dpr. n. 158/99 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).

Alla tariffa corrisposta dovrà essere applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare tale maggiorazione fino a 0,40 euro, anche aumentando gradualmente in base alla tipologia dell’immobile e della zona ove lo steso è ubicato (comma 13).

Secondo il comma 14 della disposizione in commento il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche sarà sottratto dal costo che dovrà essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell’art. 33-bis (“Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche”) del Dl. n. 248/07 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”).

Il comma 15 ha previsto la possibilità per il Comune di prevedere, con proprio regolamento, riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% nel caso di:

a)      abitazioni con unico occupante;

b)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c)      locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d)     abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e)      fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona (comma 16).

Nella modulazione della tariffa saranno assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 17).

Alla stessa sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 18).

Il Consiglio comunale potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni e tali agevolazioni dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa (comma 19).

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo sarà dovuto nella misura massima del 20% della tariffa (comma 20).

Secondo il comma 22, il Consiglio comunale con regolamento, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/97, dovrà determinare la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro:

a)      la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b)      la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c)      la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d)     l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

e)      i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il Consiglio comunale, inoltre, dovrà approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal concessionario e approvato dall’Autorità competente (comma 23).

I Comuni dovranno stabilire, inoltre, con il regolamento, le modalità di applicazione del tributo per lo smaltimento dei rifiuti assimilati, prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La norma ha definito “occupazione o detenzione temporanea” quella che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (comma 24).

Secondo il comma 25, la misura tariffaria sarà determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione verrà meno con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11 (“Imposta municipale secondaria”) del Dlgs. n. 23/11 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”) dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 26).

Il comma 29 ha previsto la possibilità per i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di prevedere con proprio regolamento l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

La tariffa sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 31).

I Comuni applicheranno il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (comma 32).

I soggetti passivi del tributo dovranno presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dal regolamento comunale, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione da parte di più soggetti di un fabbricato, la dichiarazione potrà essere presentata anche da uno solo degli occupanti (comma 33).

Tale dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, avrà effetto anche per gli anni successivi, fatto salvo il verificarsi di modificazioni dei dati dichiarati che comporti un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento (comma 34).

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’art. 52 (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”) del Dlgs. n. 446/97 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”), sarà versato esclusivamente al Comune.

Lo stesso, per l’anno di riferimento, dovrà essere versato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre), in mancanza di diversa deliberazione comunale, utilizzando un bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato.

Il Comune, secondo quanto disposto dal comma 36, dovrà nominare il funzionario responsabile a cui saranno attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Il funzionario, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, potrà inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni (comma 37).

Il comma 39 ha stabilito che, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, saranno applicate sanzioni amministrative pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile, ai sensi dell’art. 13 (“Ritardati od omessi versamenti diretti”) del Dlgs. n. 471/97 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, dovrà essere applicata la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 40).

In caso di infedele dichiarazione, dovrà essere applicata la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 41).

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, dovrà essere applicata la sanzione da 100 euro a 500 euro (comma 42).

Le sanzioni saranno ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interverrà acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (comma 43).

Il comma 45 ha stabilito che, per tutto quanto non previsto dalla norma in commento, dovranno applicarsi le disposizioni di cui all’art.1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/06 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”].

Dal 1° gennaio 2013 saranno soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, che tributaria (comma 46).

Il comma 47 ha disposto dal 1° gennaio 2013 l’abrogazione della disciplina prevista dall’art. 14 (“Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie”), comma 7, del Dlgs. n. 23/11 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), secondo cui sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continueranno ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

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