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Istruzioni sull’esercizio del diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di disoccupazione


Circolare INPS n. 138 del 26 ottobre 2011
di Calogero Di Liberto

L’INPS ha recentemente pubblicato una Circolare recante istruzioni operative per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità  che abbiano, contestualmente, diritto a fruire dei trattamenti di disoccupazione.

In particolare, l’INPS con  la Circolare  in commento ha fornito istruzioni in merito al diritto di scegliere di fruire dei trattamenti di disoccupazione anziché di quelli invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/11 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, comma 7, del Dl. 20 n. 148/93, nonché dell’art. 1 della sua legge di conversione (Legge n. 236/93), proprio nella parte in cui non prevedevano in capo all’assicurato la facoltà di scegliere tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione.

La Circolare ha precisato, fra l’altro, che è condizione necessaria, per un corretto esercizio di tale diritto, che l’assicurato presenti relativa domanda alla competente Struttura dell’Istituto, e che da tale domanda risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione anziché dell’assegno ordinario di invalidità.

L’Istituto ha chiarito che nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno di invalidità in un momento successivo alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione della stessa, essi potranno esercitare il loro diritto di opzione in favore dell’indennità di disoccupazione, presentando apposita richiesta scritta entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.

Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione già corrisposto diventa “non dovuto” e, pertanto, dovrà essere oggetto di compensazione sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità, cioè dovrà essere recuperato.

In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione dell’altra indennità.

Una volta esercitata la facoltà di opzione in favore dell’indennità di disoccupazione, i lavoratori potranno rinunciarvi in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.

Tale rinuncia ha  carattere definitivo, a partire dalla data di presentazione della stessa, infatti, non potrà più essere corrisposta la parte residua di indennità di disoccupazione al lavoratore che vi avrà rinunciato.

La Circolare ha, infine,  precisato che la sentenza della Corte Costituzionale di cui sopra produrrà i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei rapporti che, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione, risulteranno ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps, mentre non produrrà alcun effetto nei confronti dei rapporti esauriti anteriormente.

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