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La violazione dell’interesse legittimo pretensivo può non comportare il risarcimento danni


Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 21170/11
di Calogero Di Liberto

Nel caso di concessione edilizia, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno occorre che l’interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento illegittimo dell’Amministrazione che abbia determinato una lesione all’intervento meritevole di tutela.

Questo è il principio ribadito dalla sentenza in commento, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui una società aveva chiesto il riconoscimento del risarcimento per il danno cagionatogli dal mancato rilascio della concessione edilizia da parte dell’Ente.

Nel caso di specie, un Comune non aveva rilasciato la concessione edilizia richiesta da una società per realizzare un ampliamento del proprio edificio. Tale diniego era stato impugnato dalla società difronte al Tar che aveva rigettato il ricorso successivamente appellato anche in Corte di appello, la quale, pur riconoscendo la qualifica di interesse legittimo alla posizione della società, aveva ritenuto inammissibile la richiesta di risarcimento in virtù del divieto previsto nel regolamento edilizio comunale di edificare edifici industriali superiori ad una certa altezza.

La stessa società ha così impugnato innanzi alla Cassazione la sentenza di rigetto, lamentando la mancata considerazione, da parte della Corte di appello, della giurisprudenza in materia di risarcibilità degli interessi legittimi.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, evidenziando come la società avesse confuso la nozione di responsabilità della P.A. per ingiusta lesione di interessi legittimi, configurata dalla giurisprudenza con la nozione di responsabilità dell’Ente pubblico derivante dalla violazione di obblighi sorti da un “contratto amministrativo qualificato”, cui deriva uno specifico dovere di comportamento.

Secondo la Corte di Cassazione, “fin dall’inizio del procedimento amministrativo l’interessato non è più mero destinatario passivo dell’azione amministrativa ma anche il beneficiario di obblighi cui l’esercizio della funzione pubblica deve ispirarsi (imparzialità, correttezza, buona amministrazione) (…) agli stessi corrispondono diversi interessi del privato, quali quelli di partecipare al procedimento, di vederlo concluso tempestivamente, di veder prese in esame le osservazioni e motivata la decisione che vanifica l’aspettativa e così via”(Cass. sent. n. 7479/07, Cass. sent. n. 157/03 e CdS sent. n. 1945/03).

La ricorrente non ha invocato tale tipologia di responsabilità, ma solo il proprio diritto a costruire negato dall’Amministrazione comunale.

Il sistema di tutela degli interessi pretensivi, secondo la giurisprudenza (Cass. sent. n. 500/99), consente il risarcimento solo allorquando la mancata emanazione di un provvedimento, che il soggetto ritiene vantaggioso per sé, comporti una violazione sostanziale del suo diritto.

Infatti, non tutte le violazioni di interessi legittimi sono risarcibili.

La configurabilità della posizione giuridica quale interesse legittimo è condizione solo necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c..

Affinchè si possa configurare il risarcimento occorre che siano soddisfatte due condizioni:

1. che l’interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento illegittimo dell’Amministrazione;

2. che l’attività illegittima dell’Amministrazione abbia determinato una lesione al diritto a cui l’interesse legittimo è direttamente collegato, meritevole di tutela.

La modalità di accertamento dell’avvenuta lesione varia in base alla natura dell’interesse legittimo. Secondo la Corte, se l’interesse è oppositivo, occorre accertare l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio.

Quando l’interesse è pretensivo, poiché la sua violazione è causata dal diniego, si deve valutare, sulla base della normativa di settore, se la posizione giuridica del privato sia configurabile come mera aspettativa o, piuttosto, quale interesse destinato a essere soddisfatto dall’attività amministrativa.

Il ritardo o l’omissione dell’Amministrazione, a fronte dell’annullamento del diniego operato dal Tar, non assumono valore in termini di tutela risarcitoria, considerato che la concessione richiesta non poteva essere rilasciata a causa del mancato rispetto dei limiti posti dal regolamento edilizio comunale all’altezza delle costruzioni industriali.

Il mancato rilascio della concessione edilizia non comporta sempre il riconoscimento della tutela risarcitoria per violazione dell’interesse legittimo, perchè il risarcimento spetta solo nei casi in cui l’interesse sia direttamente collegabile a un diritto concretamente violato dal provvedimento dall’Ente e dalla sua attività.

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