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Gare: la revoca disposta a distanza di tempo dalla pubblicazione configura una responsabilità precontrattuale in capo all’Amministrazione


Tar Puglia, sez. I, sentenza n. 1552/11
di Chiara Zaccagnini

Sussiste responsabilità precontrattuale in capo a una stazione appaltante che abbia proceduto alla revoca di una gara a distanza di tempo dalla pubblicazione del bando e, successivamente, alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Questo è quanto ha affermato il Tar con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso l’atto di revoca della procedura di gara.

Nel caso di specie, un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento novennale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata, spazzamento stradale ed altri servizi accessori nel territorio comunale da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune, nel momento in cui la procedura era giunta alla fase di valutazione delle offerte tecniche, aveva adottato una delibera di Giunta con la quale aveva incaricato il Dirigente competente di revocare il bando, a causa dell’ insostenibilità dei relativi costi.

La ricorrente, ammessa alla gara, aveva ricevuto la comunicazione della revoca mediante telegramma dal responsabile del procedimento.

Un anno dopo il Comune aveva indetto una nuova procedura aperta per l’affidamento degli stessi servizi con durata biennale.

La ricorrente ha presentato ricorso davanti al Tar, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del danno conseguente alla revoca della gara indetta un anno prima, a titolo di responsabilità precontrattuale.

La stessa ha quantificato il pregiudizio subito, comprendente le spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e le perdite sofferte per aver rinunciato ad ulteriori occasioni contrattuali, chiedendo il riconoscimento del danno da mancata qualificazione, in vista della mancata partecipazione a gare successive nello stesso settore.

Secondo i Giudici amministrativi, costituisce ius receptum il principio secondo cui “la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto, non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento della P.A., con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza in senso oggettivo”.

La previsione dell’obbligo di indennizzare il privato per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, ex art. 21-quinquies Legge n. 241/90, non fa venir meno la potenziale responsabilità della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.

Non costituisce impedimento al riconoscimento della responsabilità precontrattuale dell’Ente, la mancata impugnazione del provvedimento di revoca, purché sia provato che l’elusione delle aspettative del concorrente, seppure non intenzionale, è stata colposa e contraria ai canoni di correttezza e buona fede nella formazione del contratto.

Il Tar, inoltre, ha affermato che la responsabilità precontrattuale per la revoca della gara è sempre configurabile, qualora il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà. Anche dalla revoca legittima degli atti di gara, quindi può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell’impresa.

Nelle ordinarie ipotesi di danno conseguenti alla violazione di interessi legittimi, ai fini del risarcimento, non vi è una violazione diretta della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblico; L’illegittimità è piuttosto riferibile al comportamento complessivo della stazione appaltante, la quale assume, con ingiustificato ritardo, una legittima determinazione di revoca della gara, violando il legittimo affidamento dei concorrenti.

Con riferimento al caso di specie, la delibera comunale di revoca è giunta a stata approvata di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

Il decorso di un tempo così lungo costituisce, di per sé, sintomo di negligenza e cattiva amministrazione, giacché le gare per l’affidamento dei servizi debbono svolgersi nel rispetto dei principi di concentrazione e speditezza delle procedure di evidenza pubblica, anche al fine di scongiurare le sopravvenienze legate al passare del tempo, le quali fanno sì che le condizioni tecnico-economiche fissate nei bandi di gara non rispondano più alle effettive esigenze della P.A. aggiudicatrice.

Il Tar ha così accolto il ricorso, affermando che sussiste responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante che abbia disposto la revoca di una gara a distanza di tempo dalla pubblicazione del bando.

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