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Gare: gli oneri della sicurezza devono essere distinti tra oneri soggetti a ribasso e quelli inclusi nell’offerta


Tar Sardegna, sez. I, sentenza n. 992/11
di Chiara Zaccagnini

Gli oneri della sicurezza vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, e quelli inclusi nell’offerta e aperti al confronto concorrenziale, concernenti i costi specifici connessi all’attività delle imprese. Tali oneri devono essere indicati a cura delle partecipanti nelle rispettive offerte, con conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

Questo è il principio affermato dal Tar nella sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da una cooperativa avverso gli atti di gara, nella parte in cui regolamentavano i costi relativi alla sicurezza.

Nel caso di specie, il Comune aveva indetto una gara per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di disabili fisici, psicofisici e sofferenti mentali adulti, da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, affidata ad una cooperativa.

L’aggiudicataria ha presentato ricorso davanti al Tar, lamentando che l’importo previsto a base d’asta non avrebbe permesso di garantire il servizio, di rispettare i contratti collettivi di lavoro, di far fronte agli oneri di sicurezza e di sostenere le altre spese necessarie per offrire il servizio.

In particolare, gli atti impugnati, relativamente ai costi relativi alla sicurezza, secondo la ricorrente, violerebbero l’art. 86, comma 2, del Codice e sarebbero carenti di motivazione adeguata che giustifichi la mancata verifica, nonostante le caratteristiche della fattispecie, da parte dell’Amministrazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il bando non quantificava i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, perché l’Amministrazione aveva ritenuto che non vi fossero tali rischi e non fosse necessario redigere il DUVRI.

Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori, che in quelli dei servizi e forniture vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) e oneri inclusi nell’offerta e aperti al confronto concorrenziale, concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, da indicarsi a cura delle stesse nelle offerte rispettive, con conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

Nella predisposizione dei bandi di gara e della documentazione integrativa degli stessi, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze devono essere indicati separatamente dall’importo posto a base d’asta, con preclusione di ogni facoltà di ribasso dei costi stessi in virtù dell’indisponibilità di detti oneri da parte dei concorrenti, trattandosi di costi necessari, finalizzati alla tutela del bene costituzionalmente rilevante dell’integrità dei lavoratori.

Tale principio si applica non solo agli appalti di lavori, ma anche a quelli di servizi e forniture.

Con riferimento al caso di specie, l’Amministrazione ha lasciato alla determinazione dei concorrenti gli oneri per la sicurezza per i rischi specifici.

Il Tar ha rigettato il ricorso presentato, affermando che gli oneri della sicurezza, ai sensi degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, e quelli inclusi nell’offerta e aperti al confronto concorrenziale.

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