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Diritto d’accesso: non può essere esercitato per effettuare un controllo generico e generalizzato sull’attività della P.A.


Consiglio Giustizia Amministrativa per la Sicilia, sentenza n. 700 del 24 ottobre 2011
di Chiara Zaccagnini

La disciplina sull’accesso è volta a tutelare solo il diritto alla conoscenza di particolari documenti da parte di chi vi abbia un interesse qualificato e non a consentire un controllo generico e generalizzato sull’attività dell’Amministrazione, allo scopo di verificare la possibilità di eventuali, future lesioni della sfera dei privati, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 241/90.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa nella sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello proposto da una società avverso il diniego del Comune relativo alla richiesta d’ accesso ed estrazione di copia dei documenti riguardanti l’installazione di impianti pubblicitari a palo.

Nel caso di specie, una società aveva presentato al Comune richiesta di accesso ai documenti relativi alle autorizzazioni rilasciate per l’installazione degli impianti pubblicitari a palo.

A seguito di tale richiesta il Comune aveva opposto diniego, eccependo la natura esplorativa dell’istanza, finalizzata ad un inammissibile controllo generalizzato dell’operato della P.A.

Avverso tale diniego la società aveva proposto ricorso davanti al Tar, il quale lo aveva dichiarato inammissibil, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e della società contro interessata.

La decisione del Tar è stata impugnata davanti al Consiglio, lamentando l’errata valutazione del giudice di prime cure nel qualificare l’istanza come finalizzata all’esercizio di una indiscriminata attività di controllo sull’operato dell’Amministrazione.

La richiesta, secondo l’appellante, concerneva impianti specifici e ben individuati con lo scopo di verificare l’esistenza di regolari autorizzazioni e la conformità dell’attività autorizzatoria posta in essere dall’Ente.

L’art. 24 della Legge n. 241/90, nell’individuare i documenti sottratti al diritto di accesso specifica espressamente al comma 3 che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

La giurisprudenza prevalente ha chiarito che la disciplina sull’accesso, dettata da tale disposizione, è volta a tutelare solo il diritto alla conoscenza di particolari documenti da parte di chi vi abbia un interesse qualificato e non già la pretesa di poter effettuare un controllo generico e generalizzato sull’attività dell’Amministrazione, allo scopo di verificare la possibilità di eventuali, future lesioni della sfera dei privati.

Il diritto di accesso ai documenti non si configura quindi come una sorta di azione popolare, volta ad ottenere una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa, tanto più che, specularmente rispetto al diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell’Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie che potrebbero produrre un appesantimento dell’azione amministrativa.

Il Collegio, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che l’istanza di accesso presentata  ha un sostanziale carattere esplorativo, in quanto finalizzata non a ottenere l’esibizione di documenti, quanto a verificare se l’attività autorizzatoria complessivamente posta in essere dal Comune fosse stata o meno conforme al dettato normativo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l’appello presentato, confermando la decisione del Tar, Ricordando che la disciplina dettata dall’art. 24, comma 3, della Legge n. 241/90 è volta a tutelare solo il diritto alla conoscenza di particolari documenti da parte di chi vi abbia un interesse qualificato e non a permettere un controllo generico e generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.

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