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Legge di Stabilità – Art. 4 – 8 Riduzione delle spese e debito pubblico degli Enti territoriali


Art. 4 – Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

La disposizione in commento al comma 26 ha stabilito che ai segretari comunali e provinciali, cui sia riconosciuto il meccanismo di allineamento stipendiale, ex art. 41, comma 5, Ccnl. 16 maggio 2001, la maggiorazione della retribuzione dovrà essere applicata considerando l’indennità di posizione complessiva, ossia tenendo conto dell’eventuale maggiorazione della retribuzione disposta ai sensi dell’art. 41, comma 4, del citato Ccnl. 16 maggio 2011.

L’Istituto del galleggiamento, sopra richiamato, consente agli Enti di riconoscere al segretario una retribuzione di posizione non inferiore a quella attribuita all’apicale più elevato presente nell’Ente.

Il Legislatore ha stabilito inoltre che dal 1° gennaio 2012 non potranno più essere corrisposte somme a titolo di “galleggiamento”, conteggiate diversamente rispetto a quanto indicato sopra, anche se riferite a periodi già trascorsi.

Il comma 44 ha soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla Legge n. 836/73 (“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”), in particolare quelle di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio (art. 18), il rimborso delle spese di viaggio (art. 19) e quelle per l’imballaggio, per la presa e resa a domicilio, per il carico e lo scarico lungo l’itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano (artt. 20 e 24).

L’indennità di prima sistemazione, di cui all’art. 21 della Legge n. 836/73, sarà dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una sede di servizio a un’altra permanente.

La norma in commento ha, inoltre, soppresso le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali disposizioni non si applicheranno al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il comma 45 ha stabilito che per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale sarà dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura.

Tale disposizione non si applica agli Enti locali, alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Tutte le altre P.A. di cui all’art. 1, comma 2 del Dlgs n. 165/01, l’importo dovrà essere fissato con il bando e dovrà essere compreso tra i 10 ed i 15 euro.

Il comma 46 ha stabilito che, al fine di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto dei canoni di locazione dovuti dalle Amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli e altri oneri, dovranno essere stabiliti con Dm. i tempi e le modalità di trasferimento alle Amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie e il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro.

Il comma 48 ha stabilito che al personale delle Amministrazioni inserite nell’elenco Istat (ex art. 1, comma 3, Legge n. 196/09), tra cui gli Enti Locali, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso Autorità amministrative indipendenti non potranno essere erogate indennità, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, finalizzati a equiparare il trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

Tali disposizioni dovranno essere applicate anche alle indennità, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, già in godimento al 1° gennaio 2012.

Le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni, concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti non potranno essere applicate (comma 49).

Il comma 96 ha previsto che gli ufficiali (fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti) e i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica potranno presentare, nel triennio 2012-2014, domanda di trasferimento presso altre P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, tra cui gli Enti Locali.

Il trasferimento sarà condizionato dal preventivo parere favorevole del Ministero della difesa, dall’accettazione da parte dell’Amministrazione di destinazione e sarà autorizzato secondo le modalità e nei limiti assunzionali annuali dell’Amministrazione di destinazione.

Tale mobilità, quindi, secondo espressa previsione legislativa, non è “neutra” ai fini del passaggio tra Enti, ma equivale a una nuova assunzione a tutti gli effetti.

Pertanto, l’Ente Locale eventualmente interessato dovrà verificare il rispetto dei limiti alle assunzioni di personale, ex art. 76 del Dl. n. 112/08.

Al personale trasferito, che verrà inquadrato nell’area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall’Amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con Dpcm., dovrà essere applicato il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente.

Nei commi 102 e 103 il Legislatore ha disciplinato i limiti al turn over per gli Enti Locali.

In particolare, il comma 102 ha previsto che dal 1° gennaio 2012 gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Tale disposizione ha esteso agli Enti Locali il limite previsto per altre P.A. dall’art. 9 (“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico,”), comma 28, del Dl. n. 78/10 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

Gli Enti locali, secondo quanto disposto dalla norma in commento, dovranno adeguarsi alle disposizioni dettate dal comma 28 del citato art. 9, le quali costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 103 ha chiarito che il limite al turn over del 20% rispetto alla spesa sostenuta per le cessazioni avvenute nell’anno precedente si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato.

Tale norma infatti a modificato il comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08.

Pertanto, dal 2012 gli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Tale disposizione ha aggiunto inoltre il comma 8-bis al citato art. 76, stabilendo che le aziende speciali create dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive Camere.

In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo dovranno essere asseverati e autorizzati dalle rispettive Camere.

Art. 7 – Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli

Il comma 4 ha stabilito che le Regioni, le Province, i Comuni potranno vendere beni aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti dal Dgls. n. 85/10 (“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”).

A tal fine, potranno conferire all’Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e la stessa provvederà al versamento dei proventi derivanti dalla vendita agli Enti territoriali già proprietari, al netto dei costi sostenuti e documentati.

Art. 8 -Disposizioni in materia di debito pubblico degli Enti territoriali

Il comma 1 ha previsto una di munizione, per il 2012-2014, delle percentuali entro cui gli Enti potranno assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento.

Il novellato art. 204 (“Regole particolari per l’assunzione di mutui”), comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) prevede che l’Ente locale potrà assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli interessi (sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non superi il 12% per il 2011, l’8% il 2012 (anziché il 10%), il 6% per il 2013 (anziché l’8%) e il 4% dal 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui verrà prevista l’assunzione dei mutui.

Secondo il novellato comma 2 dell’art. 10 (“Mutui, obbligazioni e anticipazioni”) della Legge n. 281/70 (“Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”), l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in estinzione nell’esercizio considerato, non potrà in ogni caso superare il 20% (e non più il 25%) dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa (comma 2).

Il comma 3 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2013 gli Enti territoriali dovranno ridurre l’entità del debito pubblico, secondo modalità delineate con Dm., che dovranno definire:

a)      distintamente per Regioni, Province e Comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli Enti territoriali avranno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b)      la percentuale annua di riduzione del debito;

c)      le modalità con le quali potrà essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito.

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