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Legge di Stabilità – Art. 30 – 31 Patto di stabilità interno


Art. 30 – Patto di stabilità interno

Il comma 1 ha introdotto alcune modificazioni all’art. 1 del Dl. n. 138/11, rimodulando la misura della distribuzione delle riduzioni della spesa pubblica, in modo tale che il loro ammontare sia pari a 760 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario, a 370 milioni di euro per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a 150 milioni di euro per le Province e 520 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il comma 2 ha modificato l’art. 20, comma 3, del Dl. n. 98/11, disponendo, per il 2012, una riduzione del contributo degli Enti territoriali pari a 95 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Sempre per l’anno 2012, la stessa norma ha disposto un’ulteriore riduzione della spesa pubblica, rispetto all’obiettivo indicato, per gli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto di armonizzazione dei documenti contabili (Dlgs. n. 118/11), per un importo di 20 milioni di euro.

Il comma 3 ha modificato la disciplina prevista dall’art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, ai fini di ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, tra gli Enti del singolo livello di governo.

In particolare, ha ridotto a due il numero delle classi in cui verranno suddivisi gli Enti (originariamente previsto in 4), sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità.

Con riferimento a tali parametri lo stesso comma 3 ne ha contestualizzato la valutazione, in termini temporali, a decorrere dal 2013.

Il comma 7 ha istituito una nuova disciplina per l’accesso a mutui e prestiti obbligazionari per il finanziamento degli investimenti, prevedendo che debbano essere corredati da “un’apposita attestazione” da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente.

Il Legislatore non ha dato alcuna indicazione in merito al soggetto competente a rilasciare tale attestazione.

Infine, nel caso in cui tale attestazione non sia rilasciata, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non potrà procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Art. 31 – Patto di stabilità interno degli enti locali

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Patto (Province e Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti), è stata prevista l’estensione anche ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5mila abitanti a partire dal 2013 (comma 1).

Il comma 12 ha previsto che le spese sostenute dagli Enti locali per il censimento previsto dall’art. 50, comma 2 del Dl. n. 78/10, nonché per il censimento dell’agricoltura, saranno escluse dal patto di stabilità.

Dal 2012 il bilancio di previsione degli Enti locali dovrà garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.

A tale fine, gli Enti locali dovranno allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (comma 18).

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