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I comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti hanno tempo fino al 31 dicembre 2013 per mettere in liquidazione le società


Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione n. 602 e n. 603 del 15 novembre 2011
di Federica Caponi

Le partecipazioni societarie detenute dai comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti potranno essere ridotte ad una sola entro il 31 dicembre 2013 e non entro la fine del 2011.

Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione controllo della Lombardia, con le deliberazioni n. 602 e n. 603, entrambe del 15 novembre 2011, con le quali ha fornito un’interpretazione “innovativa” dell’art.14, comma 32, del Dl. n. 78/10.

I magistrati contabili hanno ricostruito il dettato legislativo, richiamando le numerose modifiche introdotte dal legislatore nel corso dell’ultimo anno, sostenendo che il termine del 31 dicembre 2013 rispetterebbe sostanzialmente la ratio ispiratrice della norma, “nonostante” l’assetto legislativo sia formalmente diverso.

La Corte ha precisato che la diversa scansione temporale per le dismissioni contra legem in funzione delle soglie dimensionali “non appare ex se irragionevole, in quanto la ratio può essere individuata in una diversa esigenza di snellimento degli apparati” ed è coerente con l’impianto generale del citato art. 14.

Inoltre, appare logico che la medesima soglia dimensionale dei 30.000 abitanti ponga uno spartiacque in materia di partecipazioni societarie (oltre che nell’ “an” e nel “quantum”) anche nel “quando”, differenziando le categorie di enti locali sotto il profilo della scansione cronologica delle dismissioni.

Il testo del citato comma 32 (G.U. n. 216/2011) indica però testualmente, per i comuni maggiori, il termine del 31 dicembre 2011.

Tale disposizione aveva assunto ulteriore valenza “dirompente” dopo l’entrata in vigore del Dl. n. 98/11, che ha soppresso la norma che aveva demandato a un decreto ministeriale la disciplina di eventuali deroghe.

Tale possibilità era attesa soprattutto dai comuni di maggiori dimensioni, in quanto per quelli più piccoli erano già previste condizioni derogatorie al limite quantitativo al possesso di partecipazioni.

I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti infatti hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per effettuare verifiche sulle loro partecipazioni societarie e potranno mantenerle e costituirne altre rispettando alcune condizioni espressamente disciplinate nello stesso comma 32.

Al contrario, i comuni fino a 50.000 abitanti sembrava potessero mantenere soltanto una partecipazione e mettere in liquidazione tutte le altre, formalmente, entro il 31 dicembre 2011.

La presa di posizione dei magistrati contabili lombardi non può che essere accolta con favore, considerato le rilevanti criticità connesse alla messa in liquidazione di numerose partecipazioni (nonostante le perplessità che sorgono circa la sostenibilità giuridica e la valenza vincolante che tale interpretazione può avere).

La norma “ricostruita” dai magistrati contabili sembrerebbe consentire ai comuni interessati di godere di un arco temporale più congruo per riorganizzare le proprie partecipazioni.

Per queste ultime amministrazioni la Corte dei conti nelle due deliberazioni sopra indicate ritiene che le partecipazioni societarie già detenute debbano essere ridotte entro il 2013.

La questione comunque non può considerarsi risolta, anche perché al massimo ha posticipato di 2 anni il termine per la messa in liquidazione, lasciando inalterate le rilevanti problematiche economiche e sociali che si produrrebbero laddove gli enti fossero chiamati al rispetto meramente formale del comma 32.

Appare quindi quanto mai necessario un intervento legislativo che affronti la questione, non più rinviabile, della selezione qualitativa di tutte le partecipazioni societarie pubbliche, e non meramente quantitativa, che impegni gli enti verso una reale razionalizzazione delle partecipazioni in essere, salvaguardando però le realtà societarie strategiche, che rappresentano una fonte importante di risorse, oltreché buone pratiche gestionali.

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