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Amministrazioni pubbliche: pubblicato il nuovo elenco Istat


Istat: elenco delle Amministrazioni pubbliche
di Chiara Zaccagnini

È stato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 30 settembre 2011 l’elenco predisposto dall’Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13).

L’Istat avrebbe dovuto pubblicare entro il 31 luglio sulla G.U. tale elenco, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09 (“Legge di contabilità e di finanza pubblica”).

I conti delle unità istituzionali, che rientrano in tale settore, concorrono alla costituzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

Ogni unità viene classificata sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la regola e in particolare sono:

  • organismi di diritto pubblico che gestiscono e finanziano attività dirette a fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
  • istituzioni senza scopo di lucro, ovvero produttori di beni e servizi non adibiti alla vendita, controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni pubbliche;
  • enti di previdenza.

Rispetto agli anni precedenti tale elenco non ha subito modifiche, si rileva infatti che nello stesso non sono state inserite la maggior parte delle partecipate degli Enti locali.

Pertanto, le diposizioni che fanno riferimento alle in house degli Enti locali, inserite nell’elenco dell’Istat, non trovano applicazione nei confronti di quelle società che non sono in esso espressamente indicate.

Un esempio sono i vincoli imposti dalla Legge di conversione del Dl. n. 78/09 secondo la quale le società interamente pubbliche, o controllate dagli Enti Locali, strumentali o affidatarie dirette di servizi pubblici, siano assoggettate al Patto di stabilità.

L’art. 17, comma 1, del Dl. n. 78/09, così come modificato dalla Legge n. 102/09, ha modificato l’art. 18 del Dl. n. 112/08, che ha introdotto vincoli alle Società partecipate in materia di assunzioni di personale.

La norma prevede che le Società, partecipate interamente o controllate dagli Enti locali, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara (in house providing) o che gestiscono servizi strumentali “inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge n. 311/04”, siano vincolate al rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di personale proprie degli Enti partecipanti.

L’elenco dell’Istat, che indica le P.A. inserite nel conto economico consolidato, non contiene infatti alcun riferimento alle Società in house costituite dagli Enti locali per la gestione di servizi pubblici locali o strumentali.

Gli Enti in esso richiamati, infatti, ad eccezione delle P.A., sono costituiti per la maggior parte da società partecipate dalle Amministrazioni centrali o da qualche Fondazione o altro organismo di cui alcuni Enti locali possono detenere una quota azionaria, ma non vi sono menzionate le numerose in house costituite dai Comuni o dalle Province per la gestione dei propri servizi.

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