Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Privacy: i genitori del minore disabile hanno gli stessi diritti riconosciuti al figlio per il trattamento dei dati sensibili


Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 19365/11
di Calogero Di Liberto

I dati personali riguardanti la salute delle persone non perdono la propria caratteristica di “dato sensibile” con riferimento ad un’altra persona, diversa dall’ammalato, che però condivide con questa il carico della stessa malattia. Pertanto, il trattamento di tali dati da parte di una P.A. deve rispondere alla cautele che la legge ha previsto per tali informazioni.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore disabile.

Nel caso di specie, i genitori di un minore disabile, docenti in servizio presso il medesimo istituto scolastico, erano stati collocati nelle prime due posizioni della graduatoria in virtù delle particolari condizioni di salute del figlio, ai sensi della Legge n. 104/92.

L’Amministrazione, a seguito di un tentativo di conciliazione, aveva pubblicato all’albo del Centro Servizi tale istanza contenente le informazioni relative allo stato di salute del minore.

I genitori avevano presentato ricorso in giudizio lamentando un illegittimo trattamento dei dati sensibili da parte dell’Amministrazione scolastica.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso obbligando la P.A. al risarcimento del danno in favore del disabile, ritenendo che l’informazione relativa alle condizioni di salute dello stesso perdesse la qualifica di “sensibile” se collegata ai genitori.

I genitori, invece, ritenendo che la stessa informazione costituisse dato sensibile anche nei loro confronti, hanno impugnato la sentenza del giudice di merito ricorrendo in Cassazione per chiedere il risarcimento del danno anche in loro favore.

La suprema Corte ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di chiarire la natura dell’informazione relativa alla salute del minore, in particolare ha ritenuto cruciale chiarire se essa costituisse dato personale sensibile, ovvero dato meramente personale.

L’art. 4 del Dlgs. n. 196/03 qualifica il dato personale come “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. Secondo l’interpretazione del giudicecon tale espressione la legge ha inteso individuare ogni circostanza trattabile come dato, ovvero capace di essere  raccolta  in  un archivio per qualsivoglia  successivo trattamento, in quanto riferibile ad una persona e capace di consentirne la identificazione”.

La stessa norma definisce “sensibili” i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale“.

L’interpretazione data dal Tribunale, secondo cui le informazioni sullo stato di salute del minore fossero qualificabili come “sensibili” solo con riferimento al diretto interessato non può essere condivisa.

L’art. 20 del Dlgs. n. 196/03 ha previsto che i dati sensibili sono soggetti a un particolare regime di trattamento da parte di soggetti pubblici.

In particolare, il trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Inoltre, l’ordinamento attribuisce all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali il compito di determinare, caso per caso, i modi e i tempi di particolare protezione, per quegli specifici casi in cui la legge specifica la finalità di interesse pubblico che giustifica il trattamento dei dati senza indicarne né le modalità né i tipi di dati sensibili.

La protezione assegnata al dato sensibile risulta qualitativamente diversa rispetto a quella riservata al dato meramente personale, tanto da rendere l’autorizzazione, da sola, insufficiente al trattamento.

Infatti, in base al citato art. 20, Dlgs. n. 196/03, tali dati possono essere trattati solo previa autorizzazione del Garante, accompagnata dalla sottoscrizione del consenso da parte dell’interessato.

Secondo la suprema Corte, lo stesso dato si configura come sensibile anche per i genitori ai quali “la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l’ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce  per l’appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio”.

Secondo la Corte, infatti, la protezione che l’ordinamento riserva ai genitori di un minore disabile, derivante dall’essere legati ad obblighi genitoriali di assistenza verso un ammalato, è ragione meritevole di specifica tutela, tale cioè da consentire la configurazione delle informazioni sullo stato di salute dei propri figli come dati personali sensibili anche per i genitori.

Tale dato non perde la propria caratteristica di sensibilità con riferimento ad un’altra persona, diversa dall’ammalato, che però condivide con questa il carico della stessa malattia.

Pertanto, il trattamento di tali dati da parte di una PA deve rispondere alla cautele che la legge ha connesso a quelle informazioni.

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, la documentazione era stata trasmessa all’Amministrazione dai coniugi affinché essa ne facesse uso nell’interesse degli stessi.

La PA avrebbe potuto assolvere alle necessità di comunicazione attraverso modalità riservate, diverse dalla pubblicazione presso l’albo del Centro Servizi dell’istanza in maniera integrale o , in alternativa, avrebbe potuto rivolgersi al Garante, chiedendo con quali modalità dovessero essere trattate tali informazioni affinché fossero soddisfatte sia le specifiche esigenze di riservatezza dei ricorrenti, che quelle di trasparenza amministrativa nei confronti dei contro interessati.

La suprema Corte ha così condannato l’Amministrazione al risarcimento danni anche in favore dei genitori, ribadendo che i dati personali, riguardanti la salute delle persone, non perdono la propria caratteristica di sensibilità con riferimento ad un’altra persona, diversa dall’ammalato, che però condivide con questa il carico della stessa malattia.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni