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Gare: la commissione deve osservare i criteri di valutazione previsti nel bando senza possibilità di integrazione


Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5157/11
di Chiara Zaccagnini

La Commissione aggiudicatrice deve applicare solo i criteri individuati nel bando, non potendo procedere ad un’ulteriore valutazione discrezionale non prevista nel bando.

La commissione può infatti solo fissare la metodologia di attribuzione dei punteggi disciplinati nel bando, per rendere più trasparente la propria valutazione a garanzia della par condicio dei concorrenti.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso l’atto di aggiudicazione di una gara in favore di una società partecipata da P.A.

Nel caso di specie, una società aveva indetto una gara per l’affidamento della realizzazione di uno strumento software tramite procedura ristretta.

I soggetti invitati dovevano presentare, oltre alla valutazione tecnica richiesta dal capitolato, anche una scheda di autovalutazione, contenente alcuni requisiti tecnico-funzionali richiesti al futuro sistema.

Avverso l’aggiudicazione di tale gara avevano proposto ricorso due delle sette ditte invitate, contestando la fase di analisi comparativa delle offerte presentate dalle imprese rimaste in gara.

La Commissione aveva ritenuto necessaria tale fase di analisi comparativa, in quanto le imprese avevano offerto prodotti uguali, forniti dal medesimo soggetto, produttore della piattaforma software, al fine di individuare la migliore offerta esaminando alcune soluzioni di dettaglio.

Il Tar aveva ritenuto violati i principi generali in tema di gare e disponendo l’annullamento dell’intera procedura di gara.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’aggiudicataria, ritenendo legittima l’ampia discrezionalità operativa della commissione, sulla base dei parametri indicati dall’art. 83 del Dlgs. n. 163/06, nel rispetto dei principi di par condicio dei concorrenti e di trasparenza procedurale.

Inoltre, l’appellante ha affermato che non poteva ritenersi viziata una comparazione con confronto incrociato delle offerte delle singole imprese e conseguente assegnazione di punteggi.

Nel caso di specie, infatti essendo le offerte tecniche identiche, era necessario integrare e chiarire alcuni elementi e assegnare il punteggio in presenza di tutti gli elementi utili per la valutazione, previo apprezzamento delle eventuali differenze circa l’adattamento del software alle esigenze gestionali dell’appaltante.

Fermo restando il divieto di procedere all’apertura delle offerte economiche prima di avere completato la disamina di quelle tecniche, non avrebbe potuto non essere riconosciuta all’Amministrazione facoltà di scelta dei criteri da applicare per l’assegnazione dei punteggi, sindacabili solo in caso di manifesta irrazionalità.

Il Consiglio di Stato ha ricordato come “per il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente più vantaggiosa, il citato codice degli appalti riduca fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto dovrebbe essere quest’ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione; può invece ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti; la mancata fissazione dei criteri motivazionali, d’altra parte, non inficia l’operato della medesima Commissione, ove quest’ultima fornisca comunque un’argomentata motivazione circa i giudizi formulati” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4271/08; sentenza n. 2826/10; sentenza n. 4502/10; sentenza n. 7256/10; sentenza n. 1255/11; Sez. VI, sentenza n. 489/09).

Con riferimento al caso di specie, in presenza di offerte basate sulla stessa piattaforma software, i criteri di scelta, riferiti alla qualità dell’offerta tecnica, non potevano che riguardare le differenti soluzioni applicative, con cui i concorrenti si fossero dimostrati in grado di adattare il prodotto alle esigenze dell’azienda appaltante.

La Commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto attenersi, per quanto possibile, ai parametri di qualità stabiliti nel bando, specificando quali dovessero ritenersi assorbiti per identità delle offerte e quali fossero, eventualmente, rimessi alla sessione di prova, con assegnazione dei punteggi previsti al termine di ciascuna operazione e senza valutazioni successive, non espressamente previste nel bando di gara.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la decisione della Commissione perché basata su criteri di valutazione non definiti nel bando di gara.

Il Consiglio di Stato ha così dichiarato illegittima l’aggiudicazione perché la valutazione delle offerte la Commissione aggiudicatrice deve osservare soli i criteri individuati nel bando, non potendo procedere, in caso di loro non utilizzo, ad un’ulteriore valutazione discrezionale non prevista dal bando.

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