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Segretari: forniti alcuni chiarimenti dall’Aran sull’allineamento dello stipendio tabellare con quello dei dirigenti


Aran, Parere luglio 2011
di Chiara Zaccagnini

A seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata da alcuni Enti locali relativamente alla scelta di mantenere inalterata la maggiorazione della retribuzione di posizione per “galleggiamento”(ex art. 41, comma 5, Ccnl. 16 maggio 2001) anche dopo il conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Ccnl. 1° marzo 2011, l’Aran ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

Con l’ultimo Ccnl. sottoscritto il 1° marzo 2011 è stato raggiunto l’obiettivo del completo allineamento dello stipendio tabellare dei segretari delle fasce A e B con quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie locali, mentre per i segretari della fascia C, è stato previsto uno stipendio tabellare pari all’80% di quello dei dirigenti.

Tale operazione di allineamento stipendiale è stata finanziata, oltre che con l’utilizzo delle risorse a disposizione per il rinnovo, anche attraverso il conglobamento di una quota del valore della retribuzione di posizione dei segretari (ex art.3 Ccnl 16 maggio 2001).

Il comma 6 dell’art. 3 del Ccnl. 1° marzo 2011, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, ha definito i nuovi valori della retribuzione di posizione dei segretari dei diversi livelli, nelle misure conseguenti alle decurtazioni necessarie per il finanziamento dell’allineamento stipendiale sopra indicato.

Al fine di evitare, in sede interpretativa, ogni possibile effetto di variazione dell’attuale regime di riconoscimento ed erogazione dei compensi, è stato anche previsto (comma 7) che, ai soli fini dell’applicazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 (maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive) e 5 (maggiorazione della retribuzione di posizione per “galleggiamento”) del Ccnl. del 2001, si debba continuare a fare riferimento ai valori della retribuzione così come stabiliti dall’art. 3, comma 2, Ccnl. 16 maggio 2001 e, quindi, senza le decurtazioni recate dall’art. 3, commi 5 e 6, del Ccnl.

Tale disciplina ha provocato alcuni dubbi applicativi da parte degli Enti, con riferimento in particolare ai compensi delle maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 5, Ccnl. 16 maggio 2001, considerate le possibili ricadute del conglobamento sugli importi dei compensi attualmente corrisposti.

L’Aran, a tal proposito, ha ricordato che l’art. 3, comma 7, Ccnl. 1° marzo 2011, ha stabilito che “fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del Ccnl. del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del Ccnl. del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001”.

Secondo l’Agenzia, tale disciplina deve essere interpretata nel senso che la regola del “galleggiamento” deve essere applicata tenendo conto dell’importo della retribuzione di posizione allo stesso spettante prima della decurtazione, nei valori cioè derivanti dall’art. 3, comma 2, del Ccnl. 16 maggio 2001.

Pertanto, il confronto deve essere operato tra tale ultimo importo e quello della retribuzione di posizione della più alta funzione dirigenziale presente nell’Ente.

L’Aran ha chiarito che tale interpretazione vale solo a fronte dei segretari cui era riconosciuto il “galleggiamento” prima del 1° marzo 2011.

Solo in tal caso, al segretario potrà essere mantenuta l’indennità di posizione senza la riduzione prevista dal nuovo Ccnl. 1° marzo 2011.

L’Aran ha infine chiarito che il nuovo valore della retribuzione di posizione del segretario resta fissato nelle misure stabilite dal comma 6 e che la garanzia del “galleggiamento” vale a salvaguardare solo l’importo già erogato a tale titolo.

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