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Scuola: l’assicurazione deve risarcire il danno cagionato all’alunno anche se c’è colpa dell’Amministrazione


Corte d’Appello Roma, Sez. 3 civ., sentenza n. 3095/11
di Calogero Di Liberto

La compagnia assicurativa deve risarcire il danno che l’alunno ha cagionato a se stesso durante l’orario scolastico anche quando è riconosciuta la responsabilità dell’Amministrazione.

Questo è quanto ha stabilito la Corte civile d’Appello con la sentenza in commento, con la quale è stata condannata la compagnia assicurativa a rimborsare alla scuola le somme pagate a titolo di risarcimento per il danno che l’alunno aveva cagionato a se stesso durante l’orario scolastico.

Nel caso di specie, un alunno aveva cagionato a se stesso un danno durante l’orario scolastico e i genitori  avevano citato in giudizio la scuola, chiedendone la condanna al risarcimento danni.

La scuola si era costituita in giudizio presso il Tribunale, chiedendo la nullità della citazione per l’omessa indicazione delle modalità dell’incidente e chiamando in causa la compagnia assicuratrice per ottenere garanzia di copertura dell’eventuale risarcimento del danno.

Quest’ultima si era costituita in giudizio in Tribunale, eccependo la prescrizione del diritto della scuola ad ottenere copertura assicurativa e chiedendo il rigetto della .

Il Tribunale aveva giudicato la scuola responsabile per l’incidente l’aveva condannata al risarcimento del danno in misura pari rigettando la domanda di garanzia assicurativa poiché, trattandosi di assicurazione per infortuni e a favore di terzi, la relativa richiesta doveva essere azionata dal danneggiato e non dalla scuola.

La scuola ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Appello.

La Corte ha ribadito la responsabilità della scuola per omessa vigilanza.

A parere della Corte, in virtù del contratto stipulato con l’alunno al momento dell’accettazione dell’iscrizione, la responsabilità della scuola si configura come responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.

La Corte ha precisato che in tema di responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, l’onere della prova si ritiene ripartito tra le parti.

Il danneggiato deve provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e il soggetto obbligato alla sorveglianza deve dimostrare che l’evento dannoso sia stato cagionato da causa a lui non imputabile.

Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che fosse da escludersi la copertura del contratto assicurativo, poiché, trattandosi di assicurazione per infortuni e a favore di terzi, l’operatività del contratto assicurativo doveva essere azionata dal danneggiato.

Inoltre, l’obbligo di manleva sarebbe stato azionabile solo nelle ipotesi di  morte o invalidità permanente, nessuna delle quali era configurabile nel caso di specie.

La Corte di Appello ha condiviso l’interpretazione del contratto assicurativo sostenuta dal Tribunale di primo grado in materia di responsabilità civile, per la parte in cui si disciplinava la responsabilità civile con richiesta di risarcimento danni per un importo superiore al massimale assicurato per gli infortuni.

Secondo l’interpretazione del Giudice di primo grado nel contratto si era voluto  limitare l’obbligo di copertura assicurativa alle sole ipotesi in cui la quantificazione del risarcimento del danno eccedesse il massimale assicurato per infortuni.

Secondo la Corte d’Appello, se fosse accolta questa interpretazione, l’assicurazione non sarebbe mai operativa se non per infortuni eccedenti il massimale.

La Corte d’Appello ha ritenuto legittima la richiesta di copertura avanzata dalla scuola nei confronti della compagnia assicurativa, per il pagamento dell’importo dovuto a titolo risarcitorio.

La Corte d’Appello ha parzialmente riformato il giudizio di primo grado, condannando la società assicuratrice a rimborsare la scuola del risarcimento.

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