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Il Comune è tenuto a riconoscere al dipendente il periodo di congedo retribuito per assistere il genitore disabile


Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, Delibera n. 463/11
di Calogero Di Liberto

Il dipendente ha diritto a ottenere un periodo di congedo per assistere il genitore disabile e i relativi oneri sostenuti dal Comune devono essere imputati tra le spese di personale e ai limiti per il contenimento della spesa stessa.

Questo è quanto chiarito dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con la Deliberazione in commento, riguardante la concessione a un dipendente di un Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti di un periodo di congedo retribuito per assistere la madre disabile.

In particolare, il Sindaco aveva chiesto ai giudici contabili se l’Amministrazione potesse negare al dipendente il congedo richiesto considerando l’incidenza di tale istituto sulle spese di personale.

Il Sindaco aveva richiamato la rilevante differenza esistente tra la disciplina prevista per i dipendenti pubblici e quella per i dipendenti privati in materia di trattamento degli oneri derivanti dalla concessione del congedo.

La disciplina privatistica prevede infatti che gli oneri derivanti dalla concessione del congedo siano a carico del sistema previdenziale, mentre, per i dipendenti pubblici, gli stessi oneri restano a carico dell’Amministrazione.

Il Sindaco aveva evidenziato come questa disparità di trattamento rilevasse alla luce degli stringenti vincoli per il contenimento della spesa di personale cui è soggetta l’Amministrazione, non consentendo la sostituzione del dipendente in congedo.

La Corte ha richiamato la Sentenza della Corte Costituzionale n. 19/09 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 42, comma 5, del Dlgs. n. 151/01 per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui ometteva di prevedere, tra i beneficiari del congedo straordinario, la figura del figlio convivente, determinandone un peggiore trattamento rispetto agli altri componenti del nucleo familiare del disabile.

I giudici contabili hanno ricordato che il dipendente è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l’assistenza del familiare disabile, a prescindere dal fatto che gli oneri da esso derivanti gravino sull’ Amministrazione in termini di spesa per il personale  e siano imputabili ai fini del computo dei relativi limiti di spesa.

Una volta verificata la presenza dei presupposti legali, previsti per l’esercizio di tale diritto, lo stesso non può essere negato al lavoratore.

La verifica della presenza dei presupposti richiesti è a carico dell’Amministrazione e prescinde dal fatto che gli oneri finanziari gravino sulla Amministrazione in termini di spesa per il personale.

A parere della Corte, tali limiti di spesa per il personale debbono essere complessivamente rispettati e non possono essere ritenuti come sufficienti a giustificare una violazione del diritto del dipendente di ottenere il congedo retribuito per l’assistenza del familiare disabile.

La Corte ha chiarito che l’Amministrazione, in presenza dei presupposti legali previsti dalla disciplina lavoristica, deve concedere al dipendente pubblico il riconoscimento del congedo retribuito per assistere il genitore disabile e, contemporaneamente, deve rispettare i vincoli di finanzia pubblica in ordine alla spesa di personale.

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