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E’ legittimo l’accesso alla relazione prefettizia di scioglimento del consiglio comunale da parte dell’ex Sindaco


Consiglio di Stato, sentenza n. 3248/11
Di Alessio Tavanti

La relazione prefettizia di scioglimento del consiglio comunale è accessibile in quanto atto endoprocedimentale non ricompreso fra quelli espressamente sottratti dall’accesso, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 6 della legge n. 241/90.

Questo il principio affermato dal Consiglio di stato con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso proposto da un ex sindaco avverso il diniego di accesso alla relazione prefettizia che aveva proposto lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, l’ex Sindaco di un Comune commissariato per ingerenza della criminalità organizzata nella vita e nell’attività dell’Ente, aveva presentato istanza d’accesso alla relazione prefettizia con cui era stato proposto lo scioglimento del Consiglio comunale.

Il Prefetto aveva negato l’accesso, in quanto aveva ritenuto la relazione, classificata con il termine ‘Riservato’, soggetta al regime di cui all’art. 262 del C.P. “Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione”.

Avverso il diniego opposto dal Prefetto, l’ex Sindaco aveva proposto ricorso al Tar, lamentando la violazione e falsa applicazione della disciplina sul diritto d’accesso (artt. 22 ss. Legge n. 241/90).

Il Tar aveva respinto il ricorso, sostenendo che l’esclusione del diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) della Legge n. 241/90, è prevista non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un “divieto di divulgazione” previsto da norme di legge o di regolamento, come nel caso di specie, in quanto documento classificato “riservato”.

Il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, richiamato l’art. 143, comma 9 del Dlgs. 267/00, come novellato dall’art. 1, comma 30 della Legge n. 94/09, secondo cui “il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario”.

La norma, per quanto successiva al Dpr. che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale, ha posto un principio di ordine generale relativamente all’accessibilità della relazione prefettizia che non solo non è atto riservato, né oggetto del divieto di divulgazione, ma addirittura deve essere integralmente pubblicata in G.U., quale atto coessenziale e parte integrante del decreto di scioglimento, unitamente alla proposta del Ministro, fatto salvo il caso in cui sia lo stesso Consiglio dei Ministri che ne disponga la riservatezza.

Pertanto, la relazione prefettizia è configurata dal Legislatore come atto endoprocedimentale necessario, inserito nel complesso procedimento di scioglimento e avente funzione ed efficacia esterna.

Il principio di libera accessibilità alla relazione prefettizia era stato, peraltro, affermato dalla giurisprudenza amministrativa in quanto atto non compreso nell’art. 3 del Dm. n. 415/94 concernente “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4,(ora comma 2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 281/10).

Infatti, ai sensi dell’art. 10 del Dpr. n. 184/06, i casi di esclusione dall’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 241/90, nonché con gli atti adottati dalle singole Amministrazioni, ex art. 24, comma 2 della stessa legge.

Conseguentemente, in difetto di esplicita e specifica inclusione delle informative prefettizie negli atti suindicati non è possibile negarne l’accesso.

La legittimità dell’accesso, nel caso di specie, troverebbe giustificazione anche con riferimento al principio costituzionale del diritto di difesa, poiché l’informativa sottratta all’accesso, non acquisibile in giudizio, produrrebbe effetti diretti nella sfera personale del ricorrente sotto il profilo dell’onorabilità e della credibilità sociale senza alcuna possibilità di contestazione o di controllo giudiziario.

Il Consiglio di Stato ha così accolto l’appello, disponendo l’accesso alla relazione prefettizia di scioglimento del consiglio comunale in quanto atto endoprocedimentale non ricompreso fra quelli espressamente sottratti all’accesso.

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