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Concorsi: nei quiz la violazione dell’anonimato non pregiudica la validità delle prove


Tar Sicilia, sentenza n. 2103/11
di Calogero Di Liberto

La violazione dell’anonimato durante il procedimento concorsuale, quando la prova consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla costituisce una mera irregolarità e non determina l’invalidità della selezione.

Questo il principio sancito dal Tar Sicilia con la sentenza in commento con la quale ha ritenuto legittima la procedura selettiva e non rilevante la violazione dei principi di segretezza e di anonimato.

Nel caso di specie l’Università aveva bandito una selezione per l’assegnazione di 225 posti per l’immatricolazione al primo anno di Medicina e Chirurgia.

I ricorrenti avevano partecipato alle procedure selettive collocandosi in graduatoria in posizione non utile all’accesso all’immatricolazione.

Al termine delle procedure i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria, lamentando l’illegittimità di numerosi comportamenti della commissione durante lo svolgimento prove.

In particolare la Commissione aveva verificato l’identità dei candidati al momento del loro ingresso nella sede del concorso e alla consegna degli elaborati.

I Commissari inoltre avevano proceduto al ritiro degli elaborati seguendo l’ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, facendo di fatto venire meno ogni garanzia di segretezza e anonimato della prova.

Sulla base dei comportamenti appena descritti, i ricorrenti hanno lamentato la violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

Il Tar, in merito alla supposta violazione del principio di anonimato da parte della Commissione, ha chiarito che la correzione avviene attraverso procedure elettroniche e pertanto l’Amministrazione non ha margini di discrezionalità valutativa.

Secondo i Giudici amministrativi la preventiva conoscenza dell’abbinamento candidato-codice identificativo non incide sulla regolarità del procedimento.

A tal proposito, sebbene il Tar abbia rilevato l’inopportunità della consegna dei moduli secondo l’ordine alfabetico e progressivo pre-individuato, che risulta incoerente con le esigenze di regolare svolgimento delle procedure, “l’eventuale riconoscibilità dei candidati non può costituire causa di invalidazione delle procedure concorsuali allorché non sia oggettivamente dimostrato che tale circostanza abbia determinato condizioni di vantaggio per taluni candidati e di svantaggio per altri” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5114/08).

Inoltre, i giudici hanno chiarito che nelle procedure concorsuali, quella dell’anonimato non va considerata regola assoluta e tassativa, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni qual volta sia ipotizzabile il riconoscimento di uno tra i candidati (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5220/06).

Il Tar ha così ritenuto legittima la procedura selettiva e non rilevante la violazione dei principi di segretezza e di anonimato.

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