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Manovra correttiva bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali contenute nella Legge di conversione II° parte


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Tutti gli Enti locali dovranno effettuare la verifica in merito agli affidamenti diretti in essere entro il 12 agosto 2012 e, la stessa, dovrà essere ripetuta periodicamente “secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali” (ogni Ente cioè dovrà disciplinare la periodicità di tale verifica).

La verifica dovrà essere effettuata anche prima di procedere al rinnovo della gestione dei servizi (comma 4).

Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, dovranno definire preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo (comma 5).

I concessionari di servizi pubblici potranno svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, mediante società separate (ex art. 8, commi 2-bis e 2-quater,  Legge n. 287/90) (comma 7).

Il conferimento della gestione di servizi pubblici locali deve avvenire in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (comma 8).

Le società a capitale interamente pubblico potranno partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge (come quello previsto dal comma 33 della norma in commento).

Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, potranno essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

Il comma 10 ha previsto che, al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito, relative alle procedure per l’affidamento dei sevizi pubblici locali, dovrà:

a)   escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b)   assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c)    indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non potrà essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d)   eventualmente prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e)    prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’Ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f)     indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione;

g)   prevedere l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

In caso di gara a doppio oggetto (per l’individuazione del socio e l’affidamento del servizio) al socio dovrà essere conferita una partecipazione non inferiore al 40% e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (comma 12).

In tal caso, il bando di gara o la lettera di invito dovrà assicurare che:

a)   i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b)   il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda a un nuovo affidamento;

c)    siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

L’affidamento diretto a proprie società, secondo il modello dell’in house providing, potrà avvenire nel caso in cui il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui (comma 13).

Le società in house, affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità che dovranno essere definite con apposito Decreto (comma 14).

E’ necessario ricordare che tale previsione era contenuta nel comma 10 dell’art. 23-bis che prima dell’abrogazione referendaria era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/10.

Gli enti locali dovranno vigilare sull’osservanza, da parte delle proprie partecipate, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno (dovremo aspettare per avere indicazioni in merito a come potrà essere attuato tale vincolo).

Il Legislatore della Manovra correttiva bis 2011 ha previsto che le società in house e le società miste affidatarie di servizi pubblici locali “applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al Dlgs. n. 163/06”, ma le in house e le società controllate sono già obbligate al rispetto del codice dei contratti (comma 15).

Il Legislatore ha ritenuto necessario ribadire anche che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/01”, ma tali società sono obbligate a tale vincolo fin dall’agosto 2008.

La novità vera riguarda il divieto di assunzioni nel caso in cui tali società non abbiano adottato atti regolamentari in cui abbiano disciplinato tali vincoli procedurali (comma 17).

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a in house e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore sia partecipato dall’Ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’Ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione (comma 18).

Gli enti cioè dovranno modificare il proprio statuto al fine di disciplinare le modalità attuative del controllo dell’organo di revisione sul rispetto del contratto di servizio (nel rispetto del principio di semplificazione!).

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’Ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non potranno svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti (comma 19).

Tale divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

Tale divieto opererà anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale (comma 20).

Non potranno essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore dell’Ente socio.

I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne’ svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta (comma 22).

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non potranno essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo Ente locale.

Saranno esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicheranno ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’art. 51 (“Astensione del giudice”) del c.p.c., in particolare:

1)      se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2)      se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3)      se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4)      se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5)      se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un Ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Nell’ipotesi in cui alla gara per l’affidamento dei servizi dovesse concorrere una società partecipata

dall’Ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non potranno essere ne’ dipendenti ne’ amministratori dell’Ente locale stesso (comma 26).

Tali divieti e incompatibilità si applicheranno alle nomine e agli incarichi da conferire dopo il 13 agosto 2011 (comma 27).

Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cederà al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio.

Nel caso in cui alla cessazione della gestione, i beni non siano stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponderà al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito nella norma in commento terminerà (comma 32):

a)      per gli affidamenti diretti alle in house, il cui valore economico sia superiore a € 900.000 annui, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, al 31 marzo 2012;

b)      per le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (ma non con gara a doppio oggetto), le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, al 30 giugno 2012;

c)      per le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d)     per gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015. Ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, rispettivamente, al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2015.

Il comma 33 della norma in commento ha ribadito che le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché i soggetti cui é affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attivita’ di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attivita’ per altri enti pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne’ partecipando a gare.

Tale divieto opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in borsa.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Sono esclusi dall’applicazione della norma in commento:

–        il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto per la proprietà delle reti e l’erogazione del servizio;

–        il servizio di distribuzione di gas naturale;

–        il servizio di distribuzione di energia elettrica;

–        il servizio di trasporto ferroviario regionale;

–        il servizio di farmacia comunale.

Restano salve le procedure di affidamento già avviate al 13 agosto 2011.

Articolo 5 – Norme in materia di società municipalizzate

Il comma 1 ha disposto che, limitatamente al 2013 e al 2014, una quota del Fondo infrastrutture (istituito dalla Legge n.133/08, art. 6-quinquies) non superiore a 250 milioni venga destinata, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli Enti territoriali che, entro il 31 dicembre 2012 (per il 2013) ed entro il 31 dicembre 2013 (per il 2014), abbiano proceduto alla dismissione delle partecipazioni in società che gestiscono servizi a rilevanza economica.

Tali dismissioni dovranno essere comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le conseguenti spese devono ritenersi escluse dai vincoli del patto di stabilità interno e la quota assegnata a ciascun Ente non potrà essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

Art. 6 – Liberalizzazione in materia di SCIA e DIA. Ulteriori semplificazioni

La norma ha previsto alcune semplificazioni in materia.

In particolare, è stato previsto che entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, qualora dall’attività possa conseguire pericolo al patrimonio artistico e culturale, l’Amministrazione possa adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.

Inoltre, la norma ha introdotto il comma 6 ter all’art. 19 della Legge n. 241/90, il quale ha stabilito che la SCIA è impugnabile solo dopo aver sollecitato l’Amministrazione a rimediare ai propri errori, trattandosi di attività non genericamente semplificate nella procedura.

Il comma 2 ha previsto che il SISTRI entrerà in vigore dal 9 febbraio 2012 e dal 17 settembre 2011 al 15 dicembre 2011 il Ministero dell’ambiente assicuri la verifica tecnica delle componenti software e hardware, e l’organizzazione di test di funzionamento, con l’obiettivo di conseguire una più ampia partecipazione degli utenti.

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