Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Riposo settimanale: forniti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro


Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpello n. 26/11
di Alessio Tavanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato risposta a un’istanza di interpello fornendo chiarimenti in ordine alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del Dlgs. n. 66/03.

In particolare, l’oggetto dell’interpello si riferiva alla possibilità o meno di  fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica, qualora specifiche esigenze tecnico – organizzative richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.

L’organizzazione del lavoro in turni secondo il quadro normativo delineato dal Dlgs. n. 66/03 costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante l’avvicendamento del personale dipendente nell’espletamento della medesima attività.

L’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 66/03, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (…) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”.

In proposito il Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, aveva già avuto occasione di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta previsto, invece, da una norma di rango costituzionale.

Da ciò è desumibile che non sussistano particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità (Ministero del Lavoro, Interpello n. 60/09 e n. 2186/05).

Peraltro, lo stesso art. 9, comma 3, del Dlgs. n. 66/03 prevede che “il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico – organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche” indicate nella seconda parte della disposizione normativa.

Tale norma, pertanto consente a coloro che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.

Il Ministero, pertanto, ha ritenuto che nell’ipotesi in cui sia adottato un modello di lavoro organizzato in turni, finalizzato ad assicurare la continuità dell’attività, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni