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L’amministrazione può negare l’accesso agli atti del consiglio comunale in caso di richiesta anticipata del consigliere comunale


Tar Basilicata, sez. I, Sentenza n. 431/2011
di Alessio Tavanti

Il diniego di accesso agli atti del Consiglio comunale opposto al consigliere è legittimo se operato nel rispetto della disciplina del regolamento del Consiglio comunale.

E’ quanto affermato dal Tar Basilicata con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso  presentato da un consigliere comunale avverso il diniego ad un’istanza di accesso agli atti del consiglio comunale opposto dall’Amministrazione.

Nel caso di specie il consigliere comunale, ricevuto l’avviso di convocazione del Consiglio comunale aveva presentato richiesta di accesso agli atti (ex art. 43 Tuel), al fine di visionare e di prendere copia della documentazione riguardante gli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta consiliare, ossia di tutte le proposte di deliberazioni e degli atti preparatori a queste ultime collegate.

L’Ente aveva opposto diniego in quanto aveva ritenuto l’istanza d’accesso presentata dal ricorrente, tendente ad anticipare il momento a partire dal quale la segreteria comunale avrebbe messo a disposizione di tutti i consiglieri gli atti oggetto della richiesta, causa di forte intralcio all’ordinaria attività degli uffici.

Il consigliere ha proposto ricorso al Tar lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 22 ss. della Legge n. 241/90, relativa alla disciplina generale del diritto d’accesso, nonché dell’art. 43 Dlgs. n. 267/00, concernente il diritto d’accesso dei consiglieri comunali.

Il Giudice amministrativo, richiamando la normativa in materia, ha affermato che la stessa trovava la sua fonte di disciplina nel Regolamento del Consiglio comunale il quale prevedeva che “gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati nel giorno dell’adunanza e nei due giorni precedenti per le sedute ordinarie, un giorno precedente per le sedute straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. L’orario di consultazione è indicato nell’avviso di convocazione”.

L’art. 38, comma 2, del Tuel stabilisce che “il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto è disciplinato dal Regolamento …e prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte”, mentre il successivo art. 39, comma 4, prevede che il Presidente del Consiglio comunale assicuri un’adeguata preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Stante il suddetto quadro normativo il Giudice amministrativo ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione la quale, nel rispetto della disciplina regolamentare sopra richiamata, aveva depositato gli atti presso la segreteria comunale cinque giorni prima della seduta, dandone formale avviso ai consiglieri oltre quindici giorni prima, rendendo così possibile l’esercizio del mandato elettorale del ricorrente.

Peraltro, secondo il Tar, le citate disposizioni regolamentari, nel disciplinare il funzionamento dell’organo consiliare, mirano anche al bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato la fondamentale esigenza di assicurare la conoscenza degli atti ai membri del Consiglio, in modo che gli stessi possano accedere alle proposte tempestivamente e senza particolari formalismi e, dall’altro, garantire il regolare andamento dell’attività degli uffici preposti alla preparazione degli atti.

Il Tar ha respinto il ricorso del consigliere comunale ritenendo non violate le sue prerogative, in quanto il diniego di accesso agli atti del Consiglio comunale è legittimato dal rispetto della disciplina del regolamento del Consiglio comunale.

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