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Tracciabilità dei pagamenti: approvate le linee guida dall’Autorità dei lavori pubblici – Parte IV


Leggi la terza parte

Il codice CIG

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 136/10 la richiesta e la conseguente assegnazione del CIG rispondevano alla diversa esigenza di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità.

La disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata, consentendo di rendere tracciabile l’informazione inerente il pagamento effettuato.

Il versamento del contributo all’Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l’entità stabilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05.

Per l’anno 2011 tali modalità sono state individuate con deliberazione del 3 novembre 2010, con la quale è stato evidenziato l’obbligo a carico del responsabile del procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), che attribuisce un “numero di gara” ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l’importo dell’eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto.

Successivamente il responsabile del procedimento provvederà all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il sistema assegna il CIG, fissando altresì l’importo dell’eventuale contribuzione a carico degli operatori economici.

Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di acqua, la fornitura di energia elettrica o gas naturale.

La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.

Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati senza lo svolgimento di una gara il CIG va inserito nell’ordinativo di pagamento.

Qualora la stazione appaltante sia esclusa dall’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità o nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d’urgenza, il CIG è richiesto, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.

Casi di semplificazione del CIG

L’Autorità ha previsto dal 2 maggio 2011 alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG (Smart CIG), al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante, con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico.

Per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro [affidati ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. n. 163/06) o quelli affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex artt. 16-18 Dlgs. n. 163/06)], di qualunque importo, nonché per gli altri contratti esclusi del tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice di importo inferiore o uguale a 150.000 euro, e per i contratti affidati direttamente dagli Enti aggiudicatori o dai concessionari di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi degli artt. 218 e 149 del Codice, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni oppure richiedere fino a due carnet di CIG.

Ogni carnet, la cui durata è di 90 giorni dal rilascio, contiene 50 codici GIG che possono essere immediatamente utilizzati.

I dati relativi a ciascun CIG devono essere inviati all’Autorità non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.

Il CIG negli accordi quadro

Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le P.A. possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura, spetta alla centrale di committenza richiedere l’attribuzione del CIG in relazione alla procedura ad evidenza pubblica che dovrà essere svolta per la conclusione dell’accordo.

I singoli contratti, stipulati dalle Amministrazioni aderenti all’accordo, con gli operatori economici selezionati dalla centrale di committenza dovranno essere identificati con un nuovo CIG (“CIG derivato”), che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.

Il CIG nelle gare divise in più lotti

Nel caso di una gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante dovrà richiedere un CIG per ciascun lotto.

Il SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione di diversi lotti ad un medesimo operatore economico (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a “CIG master”, uno dei codici relativi ai singoli lotti.

Il CIG master potrà essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

Tracciabilità attenuata

I commi 2 e 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/10 disciplinano alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera.

Tali pagamenti, sulla base dell’interpretazione dell’Autorità, sono soggetti a una sistema di tracciabilità “attenuta”, in quanto possono essere effettuati senza l’indicazione del CIG e del CUP, nei limiti di seguito indicati.

Devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni relative a:

• stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

• manodopera (emolumenti a operai);

• spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

• provvista di immobilizzazioni tecniche;

• consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si dovrà provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.

Il pagamento dovrà essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto.

Tali pagamenti dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con “strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

E’ consentito anche l’utilizzo di assegni bancari e postali purché:

a)      i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);

b)      il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;

c)      i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

• imposte e tasse;

• contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

• assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

• gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art. 6, comma 5, del Dl. n. 187/ 10), senza l’indicazione del CIG/CUP.

Utilizzo di carte carburante

L’utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. “carte carburante” – può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte.

Le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG.

Pagamenti delle utenze della P.A.

I pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete, e per i pagamenti relativi alle utenze delle P.A. (luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte.

Il fondo economale

Per le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, deve ritenersi consentito l’utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente, rientrano in tale novero, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte e altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.

Tali spese devono essere disciplinate da ciascuna Amministrazione in via generale con un provvedimento interno.

Le Amministrazioni devono disciplinare nel regolamento di contabilità un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali dell’Ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e con l’emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch’esso, nel medesimo regolamento.

La gestione di tali spese avverrà secondo modalità semplificate, sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese ammissibili dovranno essere, quindi, tipizzate dall’Amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato.

Non dovrà trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

Comunicazioni

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante:

  • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente, mentre nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.

Secondo l’Autorità, il termine “utilizzazione” si deve interpretare nel senso di “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l’utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione di tali elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della Legge n. 136/10).

Allo scopo di consentire alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

È altresì ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti daranno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

In ogni caso, le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera dovranno comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.

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