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Part-time: forniti chiarimenti dalla Funzione pubblica


Funzione Pubblica, Circolare n. 9/11

di Di Liberto Calogero

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 9 del 30 giugno 2011 concernente alcuni chiarimenti circa gli effetti delle ultime modifiche introdotte alla materia part-time e i risvolti operativi da rispettare qualora un dipendente presenti la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

Nella premessa la circolare ha chiarito i motivi del suo intervento, indicando le numerose situazioni di contenzioso connesse all’applicazione della norma contenuta nel collegato lavoro (Legge n. 183/10) nella parte in cui aveva introdotto la possibilità per le P.A. di valutare tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzate alla data di entrata in vigore della Manovra correttiva 2008 (Dl. n. 112/08).

La Funzione pubblica ha chiarito che, con la Manovra 2008 era stato disposto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fosse sempre subordinata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Con il Dl. n. 112/08 è stato modificato  il regime giuridico e la disciplina della concessione del part-time, ridefinendo la posizione del dipendente richiedente rispetto all’Amministrazione.

In particolare, la novità più importante introdotta dal Dl. n. 112/2008 è quella che ha portato alla rimozione di tutti i meccanismi automatizzati inerenti alla trasformazione del rapporto di lavoro precedentemente previsti, subordinando la stessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione interessata.

Contestualmente, è stata riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di rigettare l’istanza di trasformazione presentata dal dipendente nel caso in cui dalla stessa possa derivare un pregiudizio al buon funzionamento dell’Amministrazione.

Il collegato lavoro, invece, ha introdotto un potere speciale in capo all’Amministrazione, prevedendo la possibilità di procedere, entro il 23 maggio 2011 (180 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 183/10), alla valutazione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale realizzata su istanza dei propri dipendenti.

Sebbene il termine dei 180 giorni sia scaduto il 23 maggio scorso e nonostante il ritardo con cui questi chiarimenti sono pervenuti, gli stessi non perdono utilità

La Funzione pubblica con la Circolare in commento ha fornito un adeguato riepilogo del quadro normativo vigente, fornendo delle indicazioni di orientamento nella gestione del contenzioso e nella definizione dei rapporti ancora non esauriti.

La Circolare, inoltre, si è soffermata sui presupposti oggettivi della trasformazione e sui limiti posti alla discrezionalità della valutazione delle istanze di trasformazione.

Essendo stati rimossi i meccanismi automatizzati previgenti, l’Amministrazione non è obbligata ad accogliere ogni istanza di trasformazione, in quanto la normativa si limita soltanto a prevedere la possibilità di concedere la trasformazione entro 60 giorni dalla domanda.

La norma indica un insieme di elementi che costituiscono causa di impedimento dell’accoglimento di tale domanda.

Qualora non sussistono cause che precludano l’accoglimento della domanda, il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando però il potere discrezionale in ordine alla valutazione che l’Amministrazione deve porre in essere per valutare la congruità del regime orario e della collocazione temporale della prestazione lavorativa.

In particolare, l’Amministrazione nel valutare le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro deve tenere conto di tre elementi correlati ma distinti tra loro.

–          verifica dei contingenti massimi fissati dai Ccnl per la categoria di riferimento, in relazione alle posizioni della dotazione organica;

–          valutazione dell’impatto organizzativo della trasformazione. La richiesta può essere negata nel caso in cui dalla trasformazione derivino pregiudizi alla funzionalità dell’Amministrazione;

–          verifica degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra il dipendente e l’Amministrazione di appartenenza, qualora quest’ultima iniziasse un’ulteriore attività lavorativa.

La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta tenendo conto del momento in cui dovrebbe aver luogo la trasformazione.

Qualora le domande siano un numero maggiore rispetto ai posti a disposizione, ciascuna di esse dovrà essere valutata in modo da evitare di recare pregiudizio al corretto funzionamento dell’Amministrazione, tenendo conto della particolare situazione del dipendente e in modo da tutelare l’eventuale interesse protetto o l’eventuale titolo di precedenza.

A riguardo la Circolare ha richiamato il testo dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, il quale riconosciuto alle Amministrazioni il potere di definire i criteri di priorità attraverso cui valutare l’impiego flessibile del personale.

La ratio di tale norma è quella di consentire che i differenti titoli di precedenza siano valutati attraverso criteri di priorità predeterminati e certi, vale a dire a criteri chiari, determinati, determinabili e resi opportunamente conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o non imparziali da parte dell’Amministrazione.

Di conseguenza, la Circolare ha consigliato a tutte le Amministrazioni di definire in via generale i criteri di priorità, tenendo conto delle previsioni legali e di contrattazione collettiva.

A tal fine la Funzione pubblica ha richiamato anche la disciplina dettata dall’art. 12-bis del Dlgs. n. 61/00, il quale ha indicato le fattispecie che configurano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro.

In particolare, costituisce diritto alla trasformazione del rapporto l’essere affetti da patologie oncologiche, tra l’altro, al lavoratore ammalato di cancro che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto anche il diritto ad ottenere successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, in seguito a sua richiesta.

Invece, costituiscono fattispecie che configurano un titolo di priorità, indicate dalla sopracitata norma:

–           avere coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche;

–          convivere con una persona con totale e permanente inabilità, la cui  gravità sia riconosciuta in misura pari al 100%;

–          avere figli minori di tredici anni;

–          avere figli conviventi in situazione di handicap grave.

Accanto a queste situazioni, richiamando le disposizioni di cui alla Legge n. 170/10, la Circolare ha definito come meritevole di tutela anche la condizione dei familiari di studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

Una volta ricevuta l’istanza, nel caso in cui il dipendente sia titolare del diritto alla trasformazione l’Amministrazione non può negarla.

Invece, nel caso in cui il soggetto presenti un titolo di precedenza, l’Amministrazione deve solo valutare l’istanza con priorità rispetto a quelle degli altri dipendenti concorrenti.

La Funzione pubblica ha ricordato che ciascun diniego di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale debba essere dettagliatamente motivato in modo da permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale.

Allo stesso modo, stando alla disciplina vigente, per procedere a una modificazione dello status derivante da una trasformazione pregressa è necessario che il dipendente abbia chiaramente manifestato il proprio consenso.

Ogni valutazione deve essere condotta dall’Amministrazione in modo da tenere sempre in considerazione l’impatto organizzativo, procedendo attraverso una seria ponderazione degli interessi contrapposti, da un lato l’interesse al buon funzionamento dell’Amministrazione, dall’altro l’interesse del dipendente ad organizzare la propria vita personale nella maniera ritenuta più soddisfacente per le esigenze famigliari o di cura.

Da ciò consegue che, il ripristino del rapporto a tempo pieno debba essere preferito per quei lavoratori la cui posizione non risulti assistita da una particolare tutela.

Secondo la previsione del collegato lavoro, scaduto il termine da esso previsto, ogni successiva variazione tesa a modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale necessita di un previo accordo tra le parti, a meno che il Ccnl di riferimento non preveda un diritto, in capo a uno dei due soggetti, di procedere, unilateralmente, alla trasformazione da tempo part-time a tempo pieno.

Affinché si proceda ad una valutazione ponderata è necessario che si abbia un contraddittorio tra l’Amministrazione e il dipendente dal quale emergano gli interessi delle due parti.

In particolare, l’Amministrazione, prima di procedere con la trasformazione del rapporto di lavoro, deve tenere conto non solo della situazione che aveva originariamente portato alla trasformazione del rapporto ma anche della situazione che si è consolidata nel tempo.

Nel decidere sull’opportunità di revocare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, l’Amministrazione dovrà tener conto anche dell’interesse del dipendente al mantenimento del rapporto a tempo parziale, verificando la fattibilità di soluzioni alternative .

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