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Dl. n. 98/11: le disposizioni di interesse per gli Enti locali


di Federica Caponi, Calogero Di Liberto e Chiara Zaccagnini

È stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la Legge n. 111/11 di conversione del Dl. n. 98/11, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, entrata in vigore il 17 luglio scorso.

Di seguito riportiamo le disposizioni della Manovra che interessano gli Enti locali in materia, tra l’altro, di patto di stabilità, tagli alla spesa pubblica e sistema pensionistico.

Art. 2 – Auto blu

Il legislatore ha introdotto alcuni nuovi limiti relativamente all’uso delle cosiddette auto blu.

In particolare, è stato previsto che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc.

Al comma 2 è stato previsto che tale limite non si applica alle auto in dotazione alle più alte cariche dello Stato ( Presidente della Repubblica, Presidenti del Senato e della Camera, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Corte Costituzionale) e alle auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

Il comma 3 ha specificato che sarà possibile utilizzare tutte le auto ad oggi in servizio fino alla loro dismissione o rottamazione, disponendo il divieto assoluto di sostituzione delle stesse.

L’ultimo comma ha rinviato ad un DPCM l’individuazione delle modalità e dei limiti all’uso delle auto di servizio, al fine di ottenere un contenimento dei relativi costi.

Art. 7 –  Election day

La norma in commento  ha disposto che dal 2012 tutte le elezioni di tutte le cariche politiche, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, del  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei Consigli Comunali, provinciali e regionali dovranno svolgersi contestualmente in un’unica data.

Inoltre, al comma 2 è stato previsto che nell’eventualità in cui si dovessero svolgere durante lo stesso anno anche le elezioni dei membri del Parlamento europeo, tutte le elezioni sopra richiamate dovranno tenersi, contestualmente, nella data prevista per quelle europee.

Art. 8 – Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

Tale disposizione ha stabilito che entro il 5 ottobre tutti gli Enti Locali dovranno inserire sul proprio sito internet, prevedendone il periodico aggiornamento, l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria.

Sul sito dovrà essere in particolare indicato:

–      l’entità della partecipazione;

–      una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’Ente e le società ovvero tra le società controllate;

–      l’indicazione se, nell’ultimo triennio, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio.

Tali vincoli di pubblicazione periodica si aggiungono agli altri obblighi di “trasparenza” e di comunicazione previsti, rispettivamente, dal comma 735 e dai commi 587-589 della Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06).

Art. 11 – Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

La norma in commento, al comma 1, ha previsto che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla Consip Spa (art. 1, comma 457, Legge n. 296/06), saranno individuate misure dirette a incrementare i processi di centralizzazione di tali acquisti.

Il Ministero dell’Economia dal 30 settembre 2011 avvierà un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi, gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione, e pubblicherà sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali verrà attuato tale piano.

Il comma 3 ha previsto che le p.A. potranno richiedere al Ministero dell’Economia l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).

Lo stesso Ministero, con proprio Decreto, stabilirà le modalità e i tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all’utilizzo e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

La Consip Spa, con riferimento alle mereologie interessate dal piano di ampliamento delle quote di spesa (comma 1), predisporrà e metterà a disposizione delle P.A. strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi.

Secondo il dettato del comma 4, la  Consip:

a)      elaborerà appositi indicatori e parametri per supportare l’attività delle Amministrazioni di misurazione dell’efficienza dei processi di approvvigionamento;

b)      realizzerà strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle P.A.;

c)      realizzerà strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti.

Nel caso in cui le Amministrazioni non ricorrano alle convenzioni-quadro (ex art. 1, comma 449, Legge n. 296/06) gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo qualità, di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/99, risulteranno nulli, costituiranno illecito disciplinare e determineranno responsabilità erariale.

L’ultimo periodo del comma 6 ha previsto l’esclusione delle procedure di approvvigionamento già attivate al 17 luglio 2011 da tali vincoli.

Le comunicazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a fare all’Osservatorio, relative al contenuto dei bandi, dei verbali di gara, ai soggetti invitati, all’importo di aggiudicazione, al nominativo dell’affidatario e del progettista e, per quanto riguarda i settori ordinari, gli stati di avanzamento dei lavori, servizi e forniture (ex art. 7, comma 8, Dlgs. n. 163/06), saranno rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per effettuare le opportune verifiche.

Art. 12 -Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

Nell’ottica della razionalizzazione e del monitoraggio della spesa P.A., la norma in commento ha disposto che dal 1 gennaio 2012 tutte le operazioni di acquisto e vendita di immobili, che verranno effettuate, sia in via diretta, che in via indiretta, saranno subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con Decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il legislatore ha espressamente previsto che tale disposizione non si applica agli Enti Locali

Art. 16 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Il comma 1 ha stabilito che potrà essere disposta, al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego,:

a)      la proroga di un anno delle disposizioni relative alla limitazione delle facoltà assunzionali. Tale disposizione non trova applicazione nei confronti degli Enti locali ma delle Amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti di cui all’art. 70, comma 4, del Dlgs. n. 165/01;

b)      la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle P.A.;

c)      la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

d)     la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le P.A.;

e)      la differenziazione dei suddetti limiti assunzionali e di crescita dei trattamenti economici, in ragione dell’esigenza di valorizzare e incentivare l’efficienza di determinati settori;

f)       l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli Enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli Enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa;

g)      ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle Amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell’uso delle autovetture di servizio, la lotta all’assenteismo, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni.

Secondo il comma 8, i provvedimenti in materia di personale adottati dalle P.A., in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere sulla base di disposizioni successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime sono nulle di diritto e conseguentemente dovrà essere  ripristinata la situazione preesistente, a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale.

In tal caso, il dirigente competente dovrà comunicare agli interessati gli effetti della sentenza di illegittimità costituzionale sul relativo rapporto di lavoro e sul connesso trattamento economico e provvedere al ritiro degli atti nulli.

La disposizione in commento ha sostituito il comma 5 dell’art. 5-septies del Dlgs. n. 165/01, stabilendo che le P.A. dovranno disporre il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, tenendo in considerazione la condotta complessiva degli stessi e i costi connessi all’effettuazione della visita.

Il controllo dovrà essere richiesto in ogni caso sin dal primo giorno nell’ipotesi in cui l’assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il novellato art. 5-bis ha previsto che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione dovrà stabilire con proprio Decreto le fasce orarie di reperibilità entro le quali dovranno essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità.

Nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato, durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, dovrà comunicarlo preventivamente all’Amministrazione.

Se l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, la stessa dovrà essere giustificata con la presentazione di un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (art. 5-ter Dlgs. n. 165/01).

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale in regime di diritto pubblico (ex art. 3 Dlgs. n. 165/01), pertanto si applicano a tutti i dipendenti pubblici, senza alcuna esclusione.

Leggi la seconda parte

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