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Manovra correttiva 2011-2013: le disposizioni di interesse per gli Enti locali – parte III


Leggi la seconda parte

Art. 22 – Conto di disponibilità

Il comma 1 ha novellato l’art. 46 della finanziaria 2010 (legge 196/09) che  disciplinava le modalità di tenuta del conto intrattenuto dal Ministero del Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili.

In  materia di gestione del debito pubblico, le Amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le Amministrazioni pubbliche, titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, dovranno comunicare al Ministero dell’Economia la stima dei flussi di cassa giornalieri, in via telematica e secondo le cadenze e le modalità che dovranno essere indicate con .

Al comma 2 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria che,  in caso di mancato adempimento  all’obbligo di comunicazione sopra descritto, sarà comminata al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, in misura pari al 5 % della sua retribuzione di risultato.

Il comma 3 ha previsto una nuova attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli Enti.

Sono soggetti a questa verifica tutti gli Enti territoriali, diversi dallo Stato.

In sede di Conferenza permanente dovranno essere ridefinite le sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1.

Art. 29 – Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche

Il comma 1 ha sostituito l’art. 6 (“Regimi particolari di autorizzazione”) del Dlgs. n. 276/03 [Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi)].

Secondo la nuova disciplina sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a)      gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, fatto salvo che rendano disponibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;

b)      le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dopo il conseguimento del titolo di studio;

c)      i Comuni, singoli o associati nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, e le Camere di Commercio;

d)     le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e)      i Patronati, gli Enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro, che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f)       i gestori di siti internet, a condizione che svolgano l’attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul proprio sito i dati identificativi del legale rappresentante.

Secondo il comma 2 del novellato art. 6 del Dlgs. n. 276/03, l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro potrà chiedere l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, di cui all’art. 4 del citato Decreto, di una fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento, a livello nazionale, di attività di intermediazione.

I requisiti necessari per l’iscrizione sono (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), d), e), f) e g) del Dlgs. n. 276/03):

  • la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali;
  • assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari;
  • nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
  • l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro;
  • il rispetto delle disposizioni a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell’ambito da essi stessi indicato.

Il comma 3 del citato art. 6 ha stabilito che l’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione è subordinata all’interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il portale “clic lavoro”, nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile, relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Entro il 5 agosto 2011 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 98/11) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà definire le modalità di interconnessione dei soggetti che svolgono attività di intermediazione al portale “clic lavoro” che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo delle agenzie per il lavoro (ex art. 4, comma 1, Dlgs. n. 276/03).

L’ultimo periodo del novellato comma 4 ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall’Albo delle agenzie per il alvoro, con conseguente divieto di proseguire l’attività di intermediazione, in caso di omessa comunicazione dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro.

Le Amministrazioni inserite nell’elenco Istat, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09, dovranno svolgere l’attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Art. 34 – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

La norma in commento ha inserito dopo l’art. 42 (“Indennità aggiuntive”) al Dpr. n. 327/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A). [Testo Unico Espropri]”), l’art. 42-bis (“Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”).

Il comma 1 del nuovo art. 42-bis ha stabilito che l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico può disporre l’acquisto, non retroattivo, dello stesso, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, di importo forfettario pari al 10% del valore venale del bene.

Tale provvedimento di acquisizione potrà essere adottato anche nell’ipotesi in cui sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio.

In caso di pendenza di un giudizio, il provvedimento potrà essere adottato per l’annullamento degli atti di esproprio o di pubblica utilità, se l’Amministrazione che l’ha adottato lo ritirerà.

In questi casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo saranno decurtate da quelle dovute (comma 2).

Secondo il comma 3, l’ammontare dell’indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario del bene, è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità.

L’ultimo periodo del comma 3 ha previsto che, in caso di occupazione senza titolo, sarà calcolato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulterà la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del 5% annuo sul valore determinato.

Il provvedimento di acquisizione dovrà contenere l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e, se possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio, inoltre devono essere specificate le motivazioni che hanno portato all’emanazione di tale provvedimento, valutando i contrapposti interessi privati e dimostrando l’assenza di eventuali alternative.

Tale atto verrà notificato al proprietario e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute.

Inoltre, lo stesso sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente e dovrà essere trasmesso in copia all’ufficio competente all’aggiornamento degli elenchi degli atti, da cui deriverà la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui sarà disposta l’espropriazione (ex art. 14, comma 2, Dpr. n. 327/01).

Il comma 5 ha stabilito che in caso di un provvedimento di acquisizione adottato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria al proprietario per il pregiudizio non patrimoniale è pari al 20% del valore venale del bene (comma 5).

Le disposizioni dettate dal novellato art. 42-bis trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui sia imposta una servitù e il bene continui a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

In tali circostanza l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, potrà procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia (comma 6).

L’autorità competente a emanare tale provvedimento di acquisizione dovrà dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale (comma 7).

Sono assoggettati a tali disposizioni anche i fatti realizzati prima del 17 luglio 2011 anche nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato.

La valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico, a disporre l’acquisizione, dovrà essere rinnovata e le indennità eventualmente già erogate al proprietario verranno detratte da quelle dovute.

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