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Diritto di accesso: è riconosciuto anche al promittente acquirente in relazione a una pratica edilizia concernente l’immobile promesso in vendita


Tar Lombardia, Sez. II, sentenza n. 1857/11

di Chiara Zaccagnini

Il futuro acquirente ha diritto ad accedere alla pratica edilizia relativa alla costruzione di un immobile, nel caso in cui dimostri che gli atti richiesti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dall’effettiva lesione di una posizione giuridica.

Questo è il principio affermato dal Tar Lombardia nella sentenza in commento con la quale ha accolto la richiesta di accesso alla documentazione relativa ad una pratica edilizia attinente alla costruzione di un immobile ad uso commerciale avanzata dal promittente acquirente.

Nel caso di specie, una società aveva concluso un contratto preliminare per l’acquisto di un terreno, su cui avrebbe dovuto essere costruito un immobile a destinazione commerciale.

Nel contratto era previsto che, in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione dell’immobile oggetto dell’atto, lo stesso sarebbe stato risolto.

L’accordo era stato successivamente risolto proprio a seguito del mancato rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni necessarie.

La società era poi venuta a conoscenza che su tale area erano stati avviati i lavori per la realizzazione di un fabbricato.

L’interessata aveva quindi presentato domanda di accesso alla documentazione della nuova pratica edilizia, al fine di ottenere copia dei titoli abilitativi rilasciati per l’edificazione di tale area allo scopo di difendere i propri diritti in giudizio, con riferimento alla controversia insorta tra la stessa e la società cui era stata autorizzata l’attività edificatoria.

Il Comune aveva concesso l’accesso alla documentazione, sottraendo però alcuni atti richiesti, ritenendo che la richiedente non avesse dimostrato che gli atti oggetto dell’accesso avessero prodotto o fossero in grado di produrre effetti diretti o indiretti nei propri confronti.

Avverso tale diniego la società ha proposto ricorso davanti al Tar, per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta.

I Giudici amministrativi hanno affermato che “la ricorrente ricopre una posizione che la legittima a richiedere l’accesso agli atti, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto”.

Il Tar ha, pertanto, ritenuto legittima la domanda d’accesso presentata dalla ricorrente in quanto finalizzata a ottenere l’esibizione degli atti necessari per tutelare la posizione di promittente acquirente dell’area.

La richiedente vantava pertanto un interesse ad accertare la causa del mancato rilascio dei titoli edilizi e le ragioni che avevano consentito la successiva attività edificatoria.

L’interessata aveva quindi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Il Tar ha così accolto il ricorso, affermando che il promittente acquirente ( a seguito della sottoscrizione di un contratto preliminare) ha diritto ad accedere alla pratica edilizia relativa alla costruzione di un immobile, in quanto la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dall’effettiva lesione di una posizione giuridica.

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