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Congedo di maternità: in caso di parto prematuro spetta dal giorno di rientro a casa del bambino


Corte Costituzionale, sentenza n. 116/11

di Alessio Tavanti

La norma che disciplina il divieto di adibire le donne al lavoro nel periodo di congedo di maternità è costituzionalmente illegittima “nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare”.

E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza in commento, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1 lett. c) del Dlgs. n. 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava una lavoratrice dipendente, che a seguito di parto prematuro, con conseguente ricovero ospedaliero della figlia fin dalla nascita, aveva chiesto all’INPS di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo la propria prestazione lavorativa, fino ad una di tali date.

L’INPS aveva respinto la richiesta della lavoratrice, la quale era stata posta in congedo obbligatorio, ex. art. 16 Dlgs. n. 151/01, a decorrere dalla data del parto.

La lavoratrice aveva promosso, nei confronti dell’Istituto e dell’Azienda datrice di lavoro, ricorso diretto a ottenere il diritto all’astensione dal lavoro per il periodo di tempo indicato.

Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 Dlgs. n. 151/01, ritenendola rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda di merito, in quanto tale norma determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello prematuro, consentendo soltanto nel primo caso un’adeguata tutela della maternità e la salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.).

Il Tribunale aveva osservato che l’art. 16 citato trovava un precedente nell’art. 4 della Legge n. 1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri), che stabiliva il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.

In merito a tale disposizione, la Corte, con sentenza n. 270/99, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, “nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino”.

Tale disposizione era stata successivamente abrogata e sostituita dalla disciplina del Dlgs. n. 151/01.

La Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza in materia, ha ribadito che il congedo obbligatorio (ex art. 16 Dlgs. n. 151/01), ha una doppia finalità, in quanto oltre a tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro, protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, con riferimento sia ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

La disciplina contenuta nell’art. 16 fa salvo il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque dalla data effettiva del parto.

Tale disciplina trova applicazione, anche in relazione ai casi, come quello oggetto del giudizio di merito, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo, tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.

In tali ipotesi, la madre, una volta dimessa in quanto in congedo obbligatorio non può svolgere alcuna attività.

Il periodo di astensione obbligatoria quindi decorre e la stessa potrebbe vedersi costretta a riprendere l’attività lavorativa proprio al ritorno a casa del figlio.

In tali casi, il fine di proteggere il rapporto tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso.

Il giudice costituzionale ha chiarito che nel caso di parto prematuro, per individuare il giorno da cui far decorrere il congedo, il criterio corretto  è quello di ancorarlo alla data di ingresso del neonato nella casa familiare, momento idoneo a far iniziare tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito, e che rappresenta uno dei fini fondamentali del congedo stesso.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lett. c), Dlgs. n. 151/01, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero ospedaliero del neonato, che la madre lavoratrice, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, possa tornare a lavoro dopo il parto e fruire del congedo obbligatorio dalla data dall’ingresso del bambino nella casa familiare.

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