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Autovelox: non è necessaria la contestazione immediata della violazione


Corte di Cassazione Sez. II, Sentenza n.7521/11

di Calogero Di Liberto

Le infrazioni possono essere rilevate con gli autovelox senza contestazione immediata purché siano presenti gli agenti al momento della rilevazione e sul verbale della contestazione sia indicata una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione stessa.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato  nulli il verbale e la sanzione amministrativa comminata per eccesso di velocità.

Nel caso in esame, un cittadino aveva fatto ricorso presso il Giudice di pace avverso il verbale con il quale veniva contestata la violazione del limite di velocità rilevata con autovelox. In particolare il soggetto eccepiva la mancata contestazione immediata dell’infrazione. Il Giudice di pace aveva accolto il ricorso rilevando che non vi era stata contestazione immediata della violazione. Successivamente il Comune aveva proposto appello davanti al Tribunale il quale confermava la sentenza del Giudice di pace.

Il tribunale discostandosi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sosteneva che il Dl. n. 121/02 aveva escluso la possibilità per l’Amministrazione di derogare discrezionalmente al principio della contestazione immediata della violazione.

Secondo questa interpretazione tale principio costituirebbe la regola generale, considerato  che la norma richiamata individua sia i casi che le strade interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità.

Nel caso in esame, la violazione era stata accertata su  una strada non compresa nell’elenco disposto dall’art. 201 del Dl. 121/02, né in quello redatto dal prefetto sulle quali risulta legittimo l’utilizzo di apparecchiature di rilevamento a distanza della velocità.

A seguito di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso in Cassazione lamentando  violazione e falsa applicazione del Dl. n. 121/02.

La Corte ha ricordato il principio secondo cui l’obbligo della contestazione immediata viene meno nei casi in cui il fermo del veicolo costituisca motivo di pericolo o di intralcio, (art.4, commi 1 e 2, Dl. 121/02)

La Corte, richiamando la giurisprudenza precedente in materia, ha sostenuto che la norma non pone un’esclusione “in via generale” dell’uso delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali, ma lascia in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che ne consentono l’utilizzo con l’obbligo di contestazione immediata.

Inoltre la Corte ha chiarito che, in caso di rilevamento di infrazioni operato a mezzo di strumentazione elettroniche, la legittimità del verbale e della conseguente sanzione è subordinata all’espressa motivazione della contestazione differita.

La Corte ha accolto il ricorso affermando che le infrazioni possono essere rilevate con gli autovelox senza contestazione immediata purché siano presenti gli agenti al momento della rilevazione e sul verbale della contestazione sia indicata una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione stessa.

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